Una novità dal primo ottobre 2024, la patente a punti per garantire la sicurezza nei cantieri.
La sicurezza nell’ambito degli appalti (sicurezza cantieri) è un tema quanto mai attuale.
Quadro generale.
In realtà l’argomento è trattato in maniera generale nell’ambito del DLGS 81/2008 laddove all’articolo 26 dove sono imposti al datore di lavoro quale committente tutta una serie di obblighi che coinvolgono la posizione di sicurezza dell’appaltatore e del suo personale quali la verifica dell’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici, l’acquisizione del certificato d’iscrizione alla camera di commercio dell’appaltatore, l’acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti amministrativi, l’informazione da fornirsi all’appaltatore circa specifici rischi esistenti nell’ambiente operativo.
E’ inoltre imposto alle parti nell’ambito dell’appalto un obbligo di cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione eliminando in particolare i rischi connessi alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
L’opera di cooperazione e di coordinamento viene riportata e programmata in apposito documento di valutazione dei rischi insiti nell’appalto.
La normativa di cui all’appena citato articolo 26 del DLGS 81/2008 trova applicazione anche agli appalti pubblici, salvo la specifica normativa che attiene a questi ultimi.
La scelta del contraente negli appalti pubblici come momento rilevante per la sicurezza. Il DL 19/2024.
Accade però, nonostante queste previsioni che nel decentramento produttivo i controlli interni spesso si attenuino o non sortiscano i dovuti effetti.
La difficile scelta della figura dell’appaltatore o del subappaltatore, momento importante anche ai fini della sicurezza, contribuisce ad acuire i rischi per la medesima.
La novità: la patente a crediti.
In occasione dell’avvio del PNRR e del conseguente intensificarsi di opere pubbliche, è stato emanato il DL 19/2024 che oltre a numerose misure volte a garantire la sicurezza nei cantieri, ha introdotto la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.
La normativa è contenuta all’articolo 29 (disposizioni in materia di prevenzione e contrato del lavoro irregolare (patente a punti, esonero controlli, verifica congruità manodopera) del DL 19/2024 convertito e modificato nella legge n.56/2024.
La misura che si propone di selezionare i soggetti che andranno ad operare nei cantieri sotto l’aspetto della loro idoneità a garantire condizioni di lavoro sicure entrerà in vigore con il primo ottobre 2024.
Da quella data, le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, dovranno acquisire previo rilascio in forma digitale da parte dell’Ispettorato del Lavoro un documento (patente a punti) contenente i seguenti dati:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Questi requisiti potranno essere autocertificati. Nel caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali, la patente sarà sospesa per un termine minimo di dodici mesi.
Quindi, mediante apposito decreto emesso dal Ministro del Lavoro, saranno individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente ed i contenuti informativi della medesima.
La legge prevede che la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate all’esito di provvedimenti definitivi a carico delle imprese emessi nel corso degli accertamenti ispettivi come sentenze passate in giudicato ed ordinanze ingiunzione in tema di sicurezza sul lavoro.
L’Ispettorato del Lavoro potrà inoltre sospendere sempre la patente al verificarsi di infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’invalidità permanente o parziale.
Eventuali appaltatori e subappaltatori esteri sia comunitari che extracomunitari non saranno soggetti a questo regime, ma dovranno provare il possesso di un documento equivalente.
Fabio Petracci, avvocato giuslavorista