Pubblico Impiego – Sindacale – Area Sanità – Un soggetto che non risulta essere dipendente dall’Azienda interessata può essere componente della delegazione trattante?
Ritiene l’ARAN che:
Il CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019, all’art. 7, comma 3, prevede che i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono:
“a) le RSA di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, fino a quando non sarà definita una disciplina contrattuale nazionale sulla rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali;
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.”
Con riferimento ai soggetti di cui alla lett. a) si precisa che gli stessi devono necessariamente essere dipendenti dell’amministrazione mentre i soggetti di cui alla lett. b) possono anche essere estranei alla stessa.
Pertanto, questa Agenzia ritiene che, senza entrare nel merito delle innumerevoli tipologie di dirigenti sindacali individuate dai singoli Statuti delle organizzazioni sindacali, l’Azienda dovrebbe limitarsi a richiedere alla organizzazione sindacale interessata di precisare, rispetto al nominativo in questione, se la sua nomina, ai fini della composizione della delegazione trattante di parte sindacale, rientra tra quelle di cui alla lett. a) o alla lett. b) del citato art. 7, comma 3, tenendo appunto presente che solo i dipendenti dell’amministrazione possono essere ricompresi nella prima fattispecie.