Patente a punti nei cantieri edili in vigore dal primo ottobre, ecco il decreto attuativo

Il Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024, noto come “Decreto PNRR 4”  e convertito con modifiche nella Legge n° 56 del 29 Aprile 2024 che prevede tra l’altro,  che dal giorno 1 Ottobre 2024 a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili sarà richiesto di essere in possesso della “patente a punti” o “patente a crediti per la sicurezza nei cantieri“.

Di seguito, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n.132 titolato “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.” Si tratta in sostanza delle norme applicative che permettono di conoscere le modalità pratiche per attuare nell’ambito degli appalti la patente a punti.

Procederemo ad un sommario ed essenziale esame del provvedimento.

La domanda

Notiamo in primo luogo come la domanda per il rilascio della patente in formato digitale deve essere inoltrata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegano la seguente documentazione:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; (autocertificazione)
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; (autocertificazione)
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; (autocerificazione)
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).

Nelle more della concessione della patente è consentito l’esercizio dell’attività, salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Nuova domanda a seguito di revoca

Qualora la patente sia stata revocata, trascorsi dodici mesi dalla revoca, può essere inoltrata una nuova domanda.

Contenuto e accesso

La patente contiene il punteggio rilasciato al momento del rilascio ed i relativi aggiornamenti consultabili anche tramite apposito portale, eventuali provvedimenti di sospensione, eventuali altri provvedimenti.

L’Ispettorato del Lavoro, previo parere del Garante per la Protezione dei Dati, individuerà le modalità per l’accesso alle informazioni alle pubbliche amministrazioni, alle RSU – RSA ai rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, agli organismi paritetici, ed ai soggetti che intendono affidare i lavori in appalto.

Il provvedimento di sospensione. Quando è emesso

Esauriti i crediti, è emanato il provvedimento di sospensione.

La sospensione è emessa anche qualora nel cantiere sia avvenuto infortunio mortale imputabile al datore di lavoro o suo delegato.

Essa può essere irrogata anche nel caso del verificarsi di infortunio con inabilità permanente imputabile ad uno dei predetti soggetti.

La durata della sospensione mai superiore ai 12 mesi è graduata a seconda della gravità delle violazioni compiute in tema di sicurezza.

Attribuzione e quantificazione dei crediti

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, è stabilito che:

al momento del rilascio vengono erogati n.30 crediti, incrementabili fino al massimo di 100 crediti .

I crediti possono essere incrementati in ragione del comportamento virtuoso dell’azienda e dello svolgimento di utili attività formative.

In caso di mancanza di provvedimenti di decurtazione, per ogni biennio può essere attribuito un massimo di 20 crediti.

Il recupero dei crediti

E’ possibile anche un’attività di recupero dei crediti persi per un numero massimo sino a 15 crediti subordinato ad una valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato del lavoro e dell’INAIL anche sulla base di attività formative.

Vicende societarie e punteggio

Nel caso di trasferimento, fusione di azienda, il nuovo soggetto porta con sé la situazione dei crediti del soggetto trasferito o estinto.

Fabio Petracci
Avvocato giuslavorista