Licenziamento – permesso mensile di 3 giorni per assistenza a persona con handicap – Disbrigo di pratiche amministrative o attività coerenti con l’assistenza al disabile –
La Corte di Cassazione con la sentenza che si annota ribadisce il principio in base al quale il diritto del lavoratore dipendente ai permessi per assistere la persona con handicap grave, deve porsi in relazione diretta con l’esigenza di soddisfazione del diritto stesso.
E’ confermato l’orientamento della Corte ( Cassazione n.17968 del 2016) in base al quale un uso difforme deve a tutti gli effetti qualificarsi come abuso, anche qualora l’uso dei permessi rivesta una funzione meramente compensativa.
Sussiste in ogni caso il nesso con l’esigenza tutelata dalla legge e non può parlarsi di abuso qualora il lavoratore utilizzi il permesso per esigenze anche indirettamente connesse all’assistenza al disabile grave, come ad esempio, il recarsi a svolgere pratiche burocratiche nell’interesse del medesimo.