Comparto scuola. Nel caso di mobilità nell’ambito del comparto per supplenza temporanea il dipendente RSU perde la qualifica di rappresentante sindacale?
Un assistente amministrativo, eletto nella RSU, che successivamente ha accettato un incarico di supplenza temporanea su posto da DSGA in altra istituzione scolastica, decade dalla carica di componente RSU?
Parere dell’ARAN.
Nel merito si fa presente che l’art. 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 prevede che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
La predetta disposizione si configura come norma di miglior favore in quanto consente ad un dipendente, già in servizio presso una Scuola, di avere un altro rapporto di lavoro a tempo determinato, in un diverso Istituto scolastico, per migliorare la sua posizione economica e professionale. Nell’ambito di tale disciplina, al prevalente interesse del dipendente viene posto, dalle parti negoziali, un preciso limite per quanto riguarda la durata dell’incarico che, al fine di evitare ricadute negative sull’organizzazione del lavoro, non può essere inferiore all’arco temporale di un anno.
Di contro, l’art. 3 parte II dell’Accordo quadro 7 agosto 1998, novellato dall’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015, prevede che per poter essere eletto quale componente della RSU è necessario che il lavoratore sia in servizio. Trattandosi di requisito per l’eleggibilità, la condizione citata deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica. Pertanto, qualora il lavoratore eletto nella RSU non presti più servizio nell’Amministrazione (pensionamento, trasferimento, assegnazione provvisoria, comando presso un’altra Amministrazione, contratto a tempo determinato, etc.), si verifica un caso di decadenza “automatica”.
In tale ipotesi la RSU deve verificare se in base alla regola generale di cui all’art. 7, comma 3 dell’ACQ citato – ovvero che “La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento” – la RSU possa ancora considerarsi validamente costituita.