Circolare n. 9/2023 del Ministero del Lavoro in materia di contratti a termine
Con la Circolare n. 9/2023 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in materia di contratti a termine a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Lavoro (D.L. n.48/2023 come convertito e modificato dalla legge n.85/2023).
In particolare, a far data dal 5 maggio, se il contratto a termine ha una durata inferiore ai 12 mesi, può essere liberamente stipulato tra le parti.
Sono previste nuove condizioni da apporre ai contratti di durata superiore ai 12 mesi, riconducibili ai seguenti casi indicati dall’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- in assenza di previsioni dei contratti collettivi e solo fino al 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti del contratto di lavoro;
- in sostituzione di altri lavoratori.
In merito alle facoltà concessa alle parti di individuare specifiche esigenze di “natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ” fino al 30 aprile 2024, la Circolare chiarisce che la data indicata è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro.
Viene inoltre chiarito che sono utilizzabili le causali introdotte, in epoca antecedente alla conversione del Decreto Lavoro, da qualsiasi livello di contrattazione collettiva, purché tali clausole non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali in precedenza tipizzate dal Decreto Dignità (d.l. n. 87/2018).
Altra rilevante precisione riguarda il c.d. azzeramento dei contratti stipulati prima del 5 maggio 2023: infatti, per il computo dei 12 mesi vanno considerati esclusivamente i contratti stipulati dal 5 maggio 2023 in poi.
A decorrere da tale data, fermo restando i limiti massimi di durata del contratto, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi con lo stesso lavoratore.
Infatti, come specifica la Circolare con un esempio “se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto, in virtù della disposizione entrata in vigore il 4 luglio 2023, potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi.
Diversamente, sempre a titolo di esempio, se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 – data di entrata in vigore del comma 1-ter – le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi “senza condizioni”.
È dunque al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro – se anteriormente al 5 maggio 2023 o a decorrere da tale data – che deve farsi riferimento per l’applicazione di questa previsione”.