Il WHISTLEBLOWER arriva anche in azienda. Chi è e come funziona?

Chi è il Wistleblower?

Si tratta di una figura normalmente di lavoratore dipendente, consulente, ma anche professionista o fornitore che, in rapporto di lavoro con l’azienda nota e segnala condotte illecite.

Il termine anglosassone “whistleblowing” è l’equivalente italiano di denuncia.

Sino a poco tempo fa, questa figura era presente esclusivamente nell’ambito delle amministrazioni pubbliche dove l’articolo 54 del DLGS 165/2001 vietava le azioni ritorsive contro il denunciante.

IL DLGS 24/2023 supera questo ambito di applicazione e si estende anche alle imprese in termini nuovi e più ampi.

La piena estensione riguarda così ogni impresa, con la precisazione che nelle aziende sino a 50 dipendenti sono oggetto di tutela esclusivamente le segnalazioni che riguardano la violazione di normative comunitarie.

Sino ad oggi invece, per il settore privato, operava la legge 179/2017 che imponeva alle società dotate di modelli organizzativi ex lege 231/2001 di dotarsi obbligatoriamente di canali di segnalazione di condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa.

Ora, il DLGS 24/2023 ha abrogato tali disposizioni riconoscendo un ruolo ed una protezione maggiore alle segnalazioni. Avviene così un’armonizzazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria.

Rispetto alle norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno interno ed uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall’ANAC.

Come è strutturata la procedura per le segnalazioni interne?

Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna gli le aziende ed i destinatari tutti della segnalazione, dovranno garantire la massima riservatezza. La gestione della segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato. Nel caso di ente dotato del modello organizzativo previsto dal D. LGS. 231/2001, si richiede che il M.O.G. si occupi del canale di segnalazione.

Rimangono sempre escluse le segnalazioni concernenti i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Quindi il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l’inoltro di quest’ultima ed entro sette giorni dalla ricezione.

E’previsto inoltre per le imprese,  un obbligo di adeguata pubblicità di un’informativa chiara ed esplicativa circa le procedure di segnalazione ed i presupposti per l’inoltro delle stesse.

La pubblicità potrà avvenire in ambito aziendale o sul sito Internet.

Per quanto invece riguarda le segnalazioni esterne attraverso il canale ANAC.

Esso è limitato e consentito nei seguenti casi:

  1. Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
  2. Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
  3. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Identità del segnalante

E’ tutelata con l’obbligo di segretezza, salvo diversa volontà del segnalante.

L’obbligo di segretezza viene meno nei confronti degli organi addetti a ricevere ed esaminare la segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione comporti l’avvio di un procedimento penale, la riservatezza sarà tutelata nei limiti della normativa penale.

Nel caso di avvio di procedimento disciplinare, la segretezza dovrà cedere di fronte alle esigenze di tutela dell’incolpato.

Tutela per il segnalante dalle ritorsioni

Sempre in tema, il D. LGS. 24/2023, conferma le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante (dipendente pubblico o lavoratore privato che sia) e introduce un’ulteriore forma di tutela per il whistleblower, questa volta in sede processuale.

Il documento dispone infatti in capo al soggetto che abbia posto in essere tali condotte, un’inversione dell’onere probatorio, imponendogli di dimostrare che siano state attuate per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia.

Fabio Petracci
Avvocato Giuslavorista

 

Tutela cautelare per il whistleblower

Il decreto 24/2023 è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n.231/2001.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17/12/2023.

Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

Ma si verificano alcune prime pronunce rilevanti, come quella del Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2023, seppure in sede cautelare.

La vicenda riguarda un addetto alla security aziendale che aveva presentato, prima informalmente e poi formalmente, una moltitudine di segnalazioni agli organi di controllo e di garanzia della società nonché al sindaco di Milano in relazione alla vicenda, poi divenuta di pubblico dominio, dei “biglietti clonati”, vale a dire il sistema creato da alcuni dipendenti infedeli di per generare e vendere “in nero” biglietti e abbonamenti non registrati dai sistemi informatici e, dunque, nemmeno contabilizzati con la correlativa perdita di somme ingentissime.

Successivamente, il ricorrente era oggetto di vari procedimenti disciplinari che determinavano anche la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione.

Il giudice, tuttavia, ha ritenuto inapplicabile il D.Lgs. n. 24/2023, visto il chiaro disposto dell’art. 24 comma 1 ai sensi del quale: “1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023” ritenendo infatti che, nel caso di specie non trovasse applicazione il principio “tempus regit actum” – posto che la stessa disposizione in commento chiarisce a partire da quale momento “segnalazioni” e “denunce” (dunque, non procedimenti) saranno sussumibili alla sua disciplina.

Dopo approfondita valutazione, il Tribunale ha comunque ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ha pertanto ordinato alla società datrice di lavoro di sospendere le delibere, con immediata reintegra in servizio del ricorrente e condanna della società datrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare.

WHISTLEBLOWING – Protezione delle persone che segnalano illeciti, il decreto legislativo.

La norma di derivazione comunitaria abroga la tutela prevista nell’ambito del pubblico impiego dall’articolo 54 bis del DLGS 165/2001 che offriva una tutela maggiormente ristretta nell’ambito del rapporto di impiego e della pubblica amministrazione.

Il nuovo provvedimento legislativo appena entrato in vigore opera in un quadro più generale ed impone specifici adempimenti e procedure non solo all’ANAC , ma pure agli enti pubblici anche locali ed alle aziende private di dimensioni medio grandi.

Lo studio è in grado di impostare gli adempimenti.

 

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24.

Il decreto legislativo 10.3.2023 n.24 attua la direttiva comunitaria del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali.

  1. Ambito di applicazione.

La norma in questione abroga espressamente la già esistente disposizione di cui all’articolo 54 bis del DLGS 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) che già stabiliva determinate forme di protezione per il dipendente pubblico e per chi comunque in tale ambito segnalava illeciti ai danni della Pubblica Amministrazione, impedendo a carico dei medesimi sanzioni e misure ritorsive.

La nuova normativa disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

E’ inoltre stabilita una sfera di non applicazione limitata a contestazioni, richieste e segnalazioni collegate ad un interesse personale del segnalante o riferite esclusivamente a conflitti individuali di lavoro o di pubblico impiego.

La normativa inoltre non trova applicazione alle segnalazioni obbligatorie di violazioni imposte da normative comunitarie o nazionali. Essa non si applica inoltre alle segnalazioni inerenti la sicurezza nazionale, il segreto professionale, e la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

E’ inoltre delimitato dalla legge l’ambito di applicazione soggettiva della norma.

Essa in primo luogo si applica ai soggetti che per ragioni professionali entrino in contatto con le pubbliche amministrazioni, siano essi pubblici dipendenti o soggetti privati i quali effettuino segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile.

La normativa tutela inoltre i soggetti del settore privato che effettuino segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile inerenti la violazione di normative comunitarie o nazionali.

La tutela è estesa anche ai periodi successivi la cessazione del rapporto di lavoro, i periodi di prova ed alle vicende connesse alle persone che intrattengano rapporti sensibili con il segnalante (colleghi e familiari), ad evitare ritorsioni indirette.

Nell’ambito del settore privato, la tutela è esercitata limitatamente alle imprese che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato o che comunque rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’unione di cui agli allegati della legge in questione.

In pratica, la tutela coinvolge i seguenti soggetti:

  • dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, dipendenti degli enti pubblici economici e dagli enti di diritto privato a controllo pubblico, società in house, concessionari di pubblici servizi, lavoratori del settore privato, liberi professionisti o consulenti che prestano attività presso soggetti del settore pubblico e privato, azionisti ed organi aziendali di controllo.
  1. Segnalazioni interne – Canali di segnalazione interna.

E’ fatto obbligo ai soggetti del settore pubblico e privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di attivare anche in termini di riservatezza , propri canali istituzionali per gestire le segnalazioni. Detti canali debbono essere inseriti nei modelli di organizzazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del DLGS 231/2001.

  • Obbligo di costituire appositi canali e uffici di gestione delle segnalazioni.

La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, ma può anche essere affidata ad un soggetto esterno con analoghi requisiti.

Per quanto riguarda le amministrazioni comunali, è previsto che i comuni diversi dai capoluoghi di provincia possano condividere con altri comuni il canale di segnalazione interna, come pure possono condividere tra di loro l’organo di segnalazione le aziende con un numero di dipendenti non superiore a duecento quarantanove.

I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della corruzione e della trasparenza, affidano a quest’ultimo la gestione del canale interno.

  1. La segnalazione esterna.

E’ possibile anche effettuare ad una segnalazione attraverso canali esterni, laddove nel contesto lavorativo non sia prevista l’attivazione di un canale interno di segnalazione, laddove la segnalazione interna non sia stata riscontrata, laddove si tema fondatamente che sussista un pericolo imminente per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna avviene attraverso l’ANAC che deve attivare apposito canale per l’inoltro, tramite l’apposita piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Appositi adempimenti sono stabiliti dalla legge per l’ANAC, la quale inoltre dovrà pubblicare sul proprio sito internet una sezione dedicata facilmente accessibile con tutta una serie di informazioni indicate dalla legge.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’ANAC dovrà approvare apposite linee guida.

  1. Segnalazione ed obbligo di riservatezza – la privacy.

Dispone in materia l’articolo 12 di questa disposizione di legge che impone testualmente i seguenti oneri:

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

  1.   L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 2932, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.   Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
  3.   Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
  4.   Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
  5.   E’ dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
  6.   I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché le autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
  7.   La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  8.   Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.”

Il successivo articolo 13 è invece dedicato al trattamento dei dati personali.

  1. Le misure di protezione.

Allorquando il segnalante fornisce notizie vere o rientranti nell’ambito dell’operatività della legge, operano a suo favore le misure di protezione previste dalla legge e vengono meno qualora il segnalante sia condannato anche solo in primo grado per calunnia o altri reati connessi alla segnalazione effettuata.

Sino a quel momento e all’accertamento di fatti contrari, opera a favore del segnalante la presunzione che qualunque azione giudiziaria, contabile, disciplinare, risarcitoria, siano connesse alla segnalazione effettuata. L’onere di provare il contrario è posto a carico di chi avrebbe posto in essere gli atti segnalati.

La legge quindi indica talune fattispecie tipiche ritorsive come:

  1. a)  il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. b)  la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. c)  il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  4. d)  la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  5. e)  le note di merito negative o le referenze negative;
  6. f)  l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. g)  la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  8. h)  la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. i)  la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. l)  il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. m)  i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. n)  l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  13. o)  la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. p)  l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. q)  la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nel caso di ritorsioni ne viene data comunicazione all’ANAC che in caso di ritorsioni attinenti il settore pubblico, ne dà comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso gli eventuali organismi di disciplina e di garanzia.

Nel caso di ritorsioni effettuate in ambito di lavoro privato, ne viene data comunicazioni all’Ispettorato del Lavoro.

Al fine di acquisire elementi istruttori, L’ANAC può avvalersi dell’Ispettorato della Funzione Pubblica e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli atti ritorsivi assunti sono considerati nulli ed il licenziamento ritorsivo comporta la reintegra nel posto di lavoro.

  1. Misure di sostegno.

A favore dei soggetti segnalanti, ANAC ed altri enti del Terzo Settore forniscono misure di sostegno come informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Fabio Petracci