CASSAZIONE: Rapporto di lavoro giornalistico.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 12/09/2024) 10/10/2024, n. 26466

Lavoro dipendente  – individuazione dei requisiti – attività di fotoreporter – prevalenza dell’elemento subordinazione – altri elementi carattere integrativo nel caso di difficoltà nel riscontrare in pieno la subordinazione.

La Corte di Cassazione di fronte ad una pronuncia di una Corte di merito che aveva respinto la domanda di un fotoreporter a vedersi riconosciuta la qualifica di giornalista lavoratore subordinato, rileva che qualora sussista il pieno accertamento della subordinazione, il giudice non deve ricorrere ad altri criteri di supporto come la titolarità di una ditta individuale o la disponibilità di un proprio studio fotografico, o l’attività svolta per altri committenti.

Ha quindi ribadito il giudice di legittimità che soltanto qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto censurabili i criteri generali ed astratti atti ad individuare la subordinazione.

Per quanto riguarda nello specifico la subordinazione nel settore giornalistico, la Corte di Cassazione ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv. 609940 – 01) che, a norma dell’art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l’impegno in una attività quotidiana con l’obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i requisiti della “continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio” (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell’incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l’obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l’altra.

La stessa Corte ha anche affermato,(tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 – 01, nonché Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013, Rv. 628530 – 01) che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Fabio Petracci

Pubblico Impiego: da quando decorre il termine di 40 giorni per la contestazione disciplinare?

Attualmente, a seguito del DLGS 75/2017 (riforma Madia), il termine per la contestazione di cui all’articolo 55 bis,  è stato ridotto a 30 giorni ed è previsto che L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.

In precedenza e quindi prima della novella attuata con il DLGS 75/2017 lo stesso articolo al comma 2 prevedeva che il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni.

E’ ora previsto pure che, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito.

In precedenza, rispetto all’entrata in vigore del DLGS 275/2017 tutti i termini sopra indicati dovevano essere rispettati a pena di decadenza.

Attualmente dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa (DLGS 275/2017) le ipotesi di decadenza sono state attenuate e l’articolo 55 bis al comma 9 ter così prevede:

La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento

Quindi, allo stato, gli unici termini perentori, stabiliti a pena di decadenza, sono quello per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento.

In tema di definizione della decorrenza del termine perentorio per la contestazione dell’addebito, la Cassazione con ordinanza n.33394 del 30 novembre 2023 ha precisato che ” ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dall’art 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio del procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo se l’Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati preliminari per circostanziare l’addebito”. La Corte di Cassazione ha anche precisato che nel caso in cui il dipendente sia destinatario di più addebiti per fatti che singolarmente valutati non siano idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare deve considerarsi rispettato se il dies a quo decorre dal momento in cui la condotta complessivamente addebitata può considerarsi definita e dunque la condotta assume connotati tali da integrare l’infrazione disciplinare oggetto del procedimento(Cass. 4 maggio 2021 n. 11635).

Fabio Petracci

CASSAZIONE: Spoil System Enti locali, limiti di applicabilità.

Con l’ordinanza del 7 giugno 2024 n.15971, la Corte di Cassazione affronta il tema dell’individuazione dei soggetti dirigenziali cui applicare l’istituto dello Spoil System (decadenza dall’incarico a seguito dell’entrata in carica dei nuovi organi di governo).

Attualmente, a livello di Testo Unico del Pubblico Impiego, l’istituto dello Spoil System è previsto dall’articolo 19 del DLGS 165/2001, laddove al comma 3 è prevista l’attribuzione degli incarichi di dirigenza generale apicale e si legge:

“Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.”

Di seguito, il  medesimo articolo al successivo comma 8, con riferimento alle funzioni sopra descritte, stabilisce che:

Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”.

Nel caso di specie, sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, un dirigente della Regione Calabria con l’incarico di dirigente di settore per la durata di tre anni, è dichiarato decaduto dall’incarico, dopo la nomina della nuova giunta regionale sulla base dell’articolo 50, comma 6 dello Statuto Regionale.

Inoltre l’articolo 25 comma 7 della legge regionale della Calabria n.14/2000 consente in linea con la normativa regionale, la revoca dell’incarico per i soli dirigenti generali.

L’articolo 16 del DLGS 165/2001 in tema di dirigenza pubblica elenca le attribuzioni ed i poteri dei dirigenti con incarichi di dirigenza generale.

Nel caso di specie, prima il giudice di merito e quindi la Cassazione ritengono fondamentale la verifica dei poteri attribuiti al presunto dirigente generale e verificatane l’insussistenza, ritengono non applicabile l’istituto dello Spoil System al dirigente in questione.

L’istituto dello Spoil System è stato oggetto di numerosi interventi da parte della Corte Costituzionale principalmente alla luce dell’articolo 97 della Costituzione.

Con la sentenza del 22 febbraio 2019 n.23, la Consulta ebbe a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 99 commi 2 e 3 del DLGS n.267 del 18 agosto 2000 secondo il quale il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo.

Riteneva la Consulta che il Segretario Comunale sebbene titolare di funzioni di controllo di legalità e di certificazione che potevano ritenersi neutrali rispetto all’azione politica, era investito anche di attribuzioni di carattere manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali capaci di orientare le scelte dell’ente.

Fabio Petracci

Cooperative e Licenziamenti. Le novità della legge Cartabia.

Dal 1 marzo 2023, il Giudice del Lavoro è competente a giudicare il licenziamento del socio lavoratore di cooperativa ed è altresì competente a decidere le questioni relative al rapporto associativo.

E’ così stato introdotto l’articolo 441 ter CPC che ora così stabilisce:

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Ciò significa che nel caso di licenziamento di socio lavoratore dipendente da cooperativa, unico giudice competente sarà il Tribunale del lavoro e ciò anche qualora oggetto del giudizio sul licenziamento, sia il rapporto associativo che prima era di esclusiva competenza del Giudice ordinario.

Prosegue così il processo di attrazione della normativa in tema di lavoro nelle cooperative a quella del lavoro subordinato nell’impresa che ha attraversato diversi momenti e fasi.

Inizialmente il rapporto di lavoro nell’ambito delle cooperative era considerato principalmente un semplice rapporto associativo cui comunque si applicavano taluni istituti del diritto del lavoro come il regime previdenziale previsto dal RD 1424/1924 e la disciplina in tema di orario di lavoro (RDL n.692/1923).

Fu solo con la sentenza n.10906 del 30.10.1998 che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ferma la natura associativa del rapporto cooperativo cui si applicavano le regole dello statuto e del contratto associativo, avevano stabilito la competenza del Giudice del Lavoro a giudicare di tale rapporto in quanto l’articolo 409 n.3 del codice di procedura civile aveva esteso la competenza del Giudice del lavoro anche a fattispecie diverse dal lavoro subordinato.

Più tardi, era promulgata la legge n.142 / 2001 che suddivideva i soci di cooperativa a seconda del contratto di lavoro che le cooperative erano tenute a stipulare a margine del contratto di adesione alla cooperativa, in soci lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, lavoratori dipendenti.

Il successivo articolo 5 della medesima disposizione di legge stabiliva quindi che:

“Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell’articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.”

La stessa norma poi però precisava che restavano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

In sostanza, tutte le questioni inerenti il rapporto di lavoro instaurato erano di competenza del Giudice del Lavoro, tranne le questioni societarie che restavano di competenza del giudice ordinario.

Era inoltre previsto, in tema di licenziamento che l’applicazione dell’articolo 18 della legge 300/70 ( quindi reintegra o risarcimento ) non avveniva allorquando fosse cessato con il rapporto di lavoro anche il rapporto associativo.

In quest’ultimo caso, di fronte ad un licenziamento illegittimo, se la cooperativa anche superava il limite di dipendenti previso dall’articolo 18, in presenza della legittima cessazione del rapporto associativo, era applicata la sola tutela risarcitoria prevista per le aziende o cooperative inferiori ai 15 dipendenti.

Con la legge 30/2023 era invece affermata nuovamente la natura associativa del rapporto di lavoro in cooperativa e tornava quindi il dubbio che anche il rapporto di lavoro dei soci dovesse passare alla competenza dell’allora costituito tribunale delle imprese.

L’attuale e più recente innovazione è contenuta nella Legge Cartabia che introdotto nel codice civile l’articolo 441 ter che ha stabilito la competenza del Giudice del Lavoro per i licenziamenti nell’ambito delle cooperative anche quando sia in discussione la risoluzione del rapporto societario.

Ciò significa che nel caso di licenziamento del lavoratore di cooperativa e contestuale risoluzione del rapporto associativo, il Giudice del Lavoro potrà conoscere di entrambe le questioni.

Va tenuto presente che la risoluzione del rapporto associativo andrà impugnata nel termine di 60 giorni come pure l’avvenuto licenziamento.

Qualora la risoluzione del rapporto societario non sia più possibile, il Tribunale del Lavoro potrà conoscere esclusivamente del licenziamento ed in caso di illegittimità di quest’ultimo, il lavoratore non potrà in nessun caso chiedere la reintegra, ma esclusivamente un risarcimento nei limiti stabiliti per le aziende con meno di 15 dipendenti.

Le nuove progressioni verticali. A chi appartiene la giurisdizione?

Con il DL 80/2021 , sono state ampliate le modalità di ricorso alle progressioni verticali tra aree professionali nell’ambito del pubblico impiego.

E’ stata infatti attribuita amplia delega alla contrattazione collettiva per attuare progressioni verticali interne nell’ambito dell’inquadramento nella pubblica amministrazione, basate sulla valutazione di precisi criteri meritocratici indicati dalla legge – dl 80/2021- che è andata a modificare l’articolo 52 del DLGS 165/2001 stabilendo al comma 1 bis di quest’ultima disposizione di legge che “le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono pertanto per il  tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.”

Dunque le nuove progressioni verticali si realizzeranno attraverso procedure comparative che almeno in parte si discostano dalle procedure concorsuali.

Ciò, diversamente dai rigidi limiti imposti dal DLGS 150/2009 il quale consentiva le procedure di progressione verticale esclusivamente tramite l’espletamento di procedure concorsuali e con la riserva del 50% dei posti al personale interno.

Per quanto riguarda quest’ultimo limite, il TAR Sicilia con la sentenza 2406/2023 ha ritenuto che successivamente all’introduzione dell’articolo 52 bis del DLGS 165/2001 non sussiste obbligo alcuno di riserva in capo all’amministrazione nell’effettuare le progressioni verticali.

Quindi, se ne deduce che non si impone all’amministrazione di attuare una contestuale procedura concorsuale, ma di attuare nella misura del 50% altrettante procedure di assunzione per il personale esterno che può avvenire tramite concorso, ma anche mediante scorrimento delle graduatorie o mobilità volontaria nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni.

Diversi pareri dell’ARAN hanno ammesso la possibilità per gli enti, almeno nell’ambito della procedura transitoria sino al 31 dicembre 2025 , di prevedere l’espletamento di un colloquio finalizzato ad accertare le competenze professionali (parere protocollo n.5318/2023).

Resta quindi da verificare, meglio puntualizzando la differenza tra procedura comparativa e procedura concorsuale, la sussistenza, in caso di controversia, della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo.

Di recente, i giudici amministrativi hanno ribadito che anche nel caso di procedure per la progressione verticale permane la giurisdizione del giudice amministrativo.

In proposito, il TAR Lazio Sezione Roma con la sentenza n.10265/2023 ha stabilito la propria giurisdizione sul presupposto per cui nelle progressioni verticali le selezioni riservate ai dipendenti interni si considerano come rivolte all’assunzione, in quanto il passaggio ad aree qualitativamente diverse comporterebbe una novazione del rapporto di lavoro equiparabile ad una assunzione con conseguente giurisdizione giudice amministrativo. Il TAR Lazio nel pronunciarsi in merito richiama la sentenza 8985/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ebbero però a pronunciarsi prima dell’entrata in vigore del DL 80/2021.

Quest’ultima pronuncia delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione aveva già affermato il concetto in base al quale per “procedure concorsuali di assunzione” – attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione – si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in “aree” funzionali o categorie più elevate, con “novazione oggettiva” dei rapporti di lavoro (Cass., Sez. un., 26 marzo 2014, n. 7171; Cass., Sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425);

In pratica di fonte al sicuro mutamento della procedura di accesso alla progressione verticale, non muta la giurisdizione in quanto quest’ultima non è tanto legata alla natura della procedura selettiva che può essere o meno concorsuale, ma all’esito della stessa finalizzato all’accesso in un nuovo contesto lavorativo equivalente ad una nuova assunzione.

Di conseguenza, qualora insorgano contenziosi in merito alle selezioni per le progressioni verticali, il giudice da adire, dovrebbe essere, salvo mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo.

Fabio Petracci

Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2024: ulteriori chiarimenti sulla figura del preposto

Con l’Interpello n. 4/2024 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla figura del preposto.

Occorre premettere che l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Quanto alla necessaria presenza del preposto con riferimento specifico alle attività in appalto, veniva nel dettaglio richiesto dalla Camera di Commercio di Modena:

  • se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto;
  • se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della, che non si reca presso il cliente;
  • se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.

Il Ministero del Lavoro ribadisce quanto già rappresentato con l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 cioè che: “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.

In effetti, proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Alberto Tarlao

Patente a punti nei cantieri edili in vigore dal primo ottobre, ecco il decreto attuativo

Il Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024, noto come “Decreto PNRR 4”  e convertito con modifiche nella Legge n° 56 del 29 Aprile 2024 che prevede tra l’altro,  che dal giorno 1 Ottobre 2024 a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili sarà richiesto di essere in possesso della “patente a punti” o “patente a crediti per la sicurezza nei cantieri“.

Di seguito, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n.132 titolato “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.” Si tratta in sostanza delle norme applicative che permettono di conoscere le modalità pratiche per attuare nell’ambito degli appalti la patente a punti.

Procederemo ad un sommario ed essenziale esame del provvedimento.

La domanda

Notiamo in primo luogo come la domanda per il rilascio della patente in formato digitale deve essere inoltrata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegano la seguente documentazione:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; (autocertificazione)
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; (autocertificazione)
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; (autocerificazione)
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).

Nelle more della concessione della patente è consentito l’esercizio dell’attività, salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Nuova domanda a seguito di revoca

Qualora la patente sia stata revocata, trascorsi dodici mesi dalla revoca, può essere inoltrata una nuova domanda.

Contenuto e accesso

La patente contiene il punteggio rilasciato al momento del rilascio ed i relativi aggiornamenti consultabili anche tramite apposito portale, eventuali provvedimenti di sospensione, eventuali altri provvedimenti.

L’Ispettorato del Lavoro, previo parere del Garante per la Protezione dei Dati, individuerà le modalità per l’accesso alle informazioni alle pubbliche amministrazioni, alle RSU – RSA ai rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, agli organismi paritetici, ed ai soggetti che intendono affidare i lavori in appalto.

Il provvedimento di sospensione. Quando è emesso

Esauriti i crediti, è emanato il provvedimento di sospensione.

La sospensione è emessa anche qualora nel cantiere sia avvenuto infortunio mortale imputabile al datore di lavoro o suo delegato.

Essa può essere irrogata anche nel caso del verificarsi di infortunio con inabilità permanente imputabile ad uno dei predetti soggetti.

La durata della sospensione mai superiore ai 12 mesi è graduata a seconda della gravità delle violazioni compiute in tema di sicurezza.

Attribuzione e quantificazione dei crediti

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, è stabilito che:

al momento del rilascio vengono erogati n.30 crediti, incrementabili fino al massimo di 100 crediti .

I crediti possono essere incrementati in ragione del comportamento virtuoso dell’azienda e dello svolgimento di utili attività formative.

In caso di mancanza di provvedimenti di decurtazione, per ogni biennio può essere attribuito un massimo di 20 crediti.

Il recupero dei crediti

E’ possibile anche un’attività di recupero dei crediti persi per un numero massimo sino a 15 crediti subordinato ad una valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato del lavoro e dell’INAIL anche sulla base di attività formative.

Vicende societarie e punteggio

Nel caso di trasferimento, fusione di azienda, il nuovo soggetto porta con sé la situazione dei crediti del soggetto trasferito o estinto.

Fabio Petracci
Avvocato giuslavorista

 

Il WHISTLEBLOWER arriva anche in azienda. Chi è e come funziona?

Chi è il Wistleblower?

Si tratta di una figura normalmente di lavoratore dipendente, consulente, ma anche professionista o fornitore che, in rapporto di lavoro con l’azienda nota e segnala condotte illecite.

Il termine anglosassone “whistleblowing” è l’equivalente italiano di denuncia.

Sino a poco tempo fa, questa figura era presente esclusivamente nell’ambito delle amministrazioni pubbliche dove l’articolo 54 del DLGS 165/2001 vietava le azioni ritorsive contro il denunciante.

IL DLGS 24/2023 supera questo ambito di applicazione e si estende anche alle imprese in termini nuovi e più ampi.

La piena estensione riguarda così ogni impresa, con la precisazione che nelle aziende sino a 50 dipendenti sono oggetto di tutela esclusivamente le segnalazioni che riguardano la violazione di normative comunitarie.

Sino ad oggi invece, per il settore privato, operava la legge 179/2017 che imponeva alle società dotate di modelli organizzativi ex lege 231/2001 di dotarsi obbligatoriamente di canali di segnalazione di condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa.

Ora, il DLGS 24/2023 ha abrogato tali disposizioni riconoscendo un ruolo ed una protezione maggiore alle segnalazioni. Avviene così un’armonizzazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria.

Rispetto alle norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno interno ed uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall’ANAC.

Come è strutturata la procedura per le segnalazioni interne?

Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna gli le aziende ed i destinatari tutti della segnalazione, dovranno garantire la massima riservatezza. La gestione della segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato. Nel caso di ente dotato del modello organizzativo previsto dal D. LGS. 231/2001, si richiede che il M.O.G. si occupi del canale di segnalazione.

Rimangono sempre escluse le segnalazioni concernenti i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Quindi il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l’inoltro di quest’ultima ed entro sette giorni dalla ricezione.

E’previsto inoltre per le imprese,  un obbligo di adeguata pubblicità di un’informativa chiara ed esplicativa circa le procedure di segnalazione ed i presupposti per l’inoltro delle stesse.

La pubblicità potrà avvenire in ambito aziendale o sul sito Internet.

Per quanto invece riguarda le segnalazioni esterne attraverso il canale ANAC.

Esso è limitato e consentito nei seguenti casi:

  1. Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
  2. Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
  3. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Identità del segnalante

E’ tutelata con l’obbligo di segretezza, salvo diversa volontà del segnalante.

L’obbligo di segretezza viene meno nei confronti degli organi addetti a ricevere ed esaminare la segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione comporti l’avvio di un procedimento penale, la riservatezza sarà tutelata nei limiti della normativa penale.

Nel caso di avvio di procedimento disciplinare, la segretezza dovrà cedere di fronte alle esigenze di tutela dell’incolpato.

Tutela per il segnalante dalle ritorsioni

Sempre in tema, il D. LGS. 24/2023, conferma le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante (dipendente pubblico o lavoratore privato che sia) e introduce un’ulteriore forma di tutela per il whistleblower, questa volta in sede processuale.

Il documento dispone infatti in capo al soggetto che abbia posto in essere tali condotte, un’inversione dell’onere probatorio, imponendogli di dimostrare che siano state attuate per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia.

Fabio Petracci
Avvocato Giuslavorista

 

CASSAZIONE – Non è valida la conciliazione in sede sindacale stipulata presso la sede aziendale.

Lo afferma la Cassazione Sezione Lavoro con la pronuncia n.10065 del 15.4.2024.

Nel caso di specie, il lavoratore e il datore di lavoro avevano sottoscritto un accordo per la riduzione stipendiale in base all’articolo 2103 del codice civile, siccome novellato dall’articolo 3 DLGS 81/2015, in sede aziendale, ripromettendosi poi di formalizzarlo nelle sedi indicate dalla legge.

L’articolo 2103 nel testo attuale richiama per la validità dello stesso la necessità che esso avvenga nelle sedi dell’articolo 2113 quarto comma o innanzi alle Commissioni di Certificazione.

L’articolo 2113 al quarto comma richiama a sua volta l’articolo 185 del codice di procedura civile riferito alla conciliazione in sede giudiziale e quindi, il riferimento va all’articolo 410 del codice di procedura con il riferimento al tentativo di conciliazione che può precedere l’avvio del contenzioso giudiziale, e quindi sempre l’articolo 2113 fa menzione dell’  412 ter del codice di procedura civile che stabilisce: “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.”

L’articolo 412 quater prevede poi, sempre richiamato dall’articolo 2113 del codice civile l’ipotesi della procedura di conciliazione ed arbitrato nell’ambito della quale si possono formulare valide transazioni in tema di lavoro.

Il ragionamento esposto nell’ordinanza della Suprema Corte non va quindi inteso siccome ristretto esclusivamente alla censura della sede topografica per la stipula di una valida conciliazione, ma in qualche modo richiama la formazione della volontà delle parti che in quello che può essere definito un preaccordo, pur raggiungendo l’accordo transattivo nella sede aziendale, si erano riproposte di formalizzare l’accordo medesimo nelle cosiddette “sedi protette” indicate dalla legge. In nessun naso, però, ha sostenuto la Cassazione la sede aziendale può considerarsi come sede protetta.

Dunque due sono i motivi in base ai quali la Cassazione ha confermato la sentenza appellata.

Il primo è la mancata formalizzazione del preaccordo ed il secondo anche di conseguenza la mancata individuazione anche in senso letterale e materiale della sede sindacale.

Fabio Petracci

CASSAZIONE – Gli oneri di allegazione che incombono sul lavoratore che chiede un risarcimento a seguito di infortunio.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/04/2024, n. 9120.

La Cassazione ha affermato che nel caso sia evocata la responsabilità del datore di lavoro a seguito di infortunio non è necessaria da parte del lavoratore l’allegazione specifica delle norme di cautela violate, essendo sufficiente l’esposizione delle modalità di infortunio che consenta l’emergere della responsabilità datoriale.

È, comunque, necessario, afferma la Corte, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda di risarcimento del danno differenziale conseguente ad un infortunio verificatosi mentre il lavoratore ricorrente era intento a rifornire di gasolio il camion che, in veste di autista, gli era stato assegnato in dotazione, aveva, da un lato, ritenuto necessaria l’individuazione delle norme di prevenzione violate, e dall’altro considerato la negligenza di quest’ultimo idonea da sola ad elidere la responsabilità datoriale).

Di seguito, la motivazione della sentenza:

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  1. Con l’unico motivo del ricorso il lavoratore ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2087c.c., degli artt. 1518 del D.Lgs. n. 81 del 2008, dell’art. 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto storico decisivo.
  2. Il ricorrente ha dedotto di avere allegato, fin dal ricorso introduttivo del giudizio (che ha trascritto nelle parti essenziali a p. 8), che l’infortunio si era verificato nell’espletamento dell’attività lavorativa, presso la sede operativa della società datoriale sita in N e che, nell’effettuare il rifornimento di gasolio al camion in dotazione presso il distributore ivi collocato, era caduto a terra a causa dell’intralcio costituito dal tubo di erogazione sprovvisto di sistema di sicurezza. Ha aggiunto che tale dinamica era riportata nella denuncia di infortunio (riprodotta nel corpo del ricorso e localizzata – doc. 6 allegato al ricorso di primo grado) trasmessa dalla società all’Inail, che aveva riconosciuto e indennizzato l’infortunio. Ha affermato di avere, fin dal ricorso introduttivo del giudizio (v pp. 11-12 del ricorso in cassazione), argomentato sulla nocività del luogo di lavoro e, precisamente, sul fatto che “il tubo andava a cadere su una piattabanda posizionata in maniera irregolare al di sotto del distributore e per l’intera estensione dello stesso, creando una sporgenza da uno dei due lati (cfr. rilievi fotografici allegati). La collocazione della piattabanda determinava un dislivello tra la superficie di calpestio e il distributore, atteso che la stessa fuoriusciva da uno dei due lati dell’erogatore, creando una sporgenza.. L’incidente poteva essere evitato modificando lo stato dei luoghi ovvero apponendo delle apposite barriere protettive eliminando il dislivello…nonché adottando un sistema di riavvolgimento automatico della pompa…L’incidente …è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del datore di lavoro…per non avere apprestato le opportune misure di sicurezza nell’area di sosta dove è ubicato il serbatoio del gasolio per consentire il rifornimento dei mezzi”.
  3. Il ricorso è fondato.
  4. L’art. 2087c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro, impone all’imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l’integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale. L’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro ed è fonte di responsabilità contrattuale.
  5. La formulazione della norma in esame, attraverso l’espresso riferimento alle “misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, correla l’obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l’adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza riferite ad un determinato momento storico.
  6. Le caratteristiche dell’obbligo di sicurezza, come appena delineate, si riflettono sul contenuto degli oneri di allegazione e prova che gravano sul creditore dell’obbligo medesimo, il lavoratore. Questi, ove agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218c.c. (Cass. n. 10319 del 2017n. 14467 del 2017n. 34 del 2016n. 16003 del 2007).
  7. Sulla allegazione del “fatto costituente inadempimento” occorre, tuttavia, svolgere alcune precisazioni, partendo dalla premessa che “l’inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, (e ciò) comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo” (v. Cass. n. 29909 del 2021, in motivazione, p. 6 par. 5.8., e precedenti ivi richiamati).
  8. Posto che l’art. 2087c.c. pone un generale obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l’onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l’individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, come preteso dalla Corte di merito, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
  9. In altri termini, l’identificazione dell’inadempimento, quale componente dell’onere di allegazione del lavoratore, “deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l’esposizione al pericolo” (v. Cass. n. 29909 del 2021cit., in motivazione, con cui è stata cassata la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l’inadempimento datoriale, pur rilevando come tale “deficit” discendesse dalla stessa dinamica dell’infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia Spa, colpito all’occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).
  10. Nella fattispecie oggetto di causa, il lavoratore nel ricorso introduttivo della lite ha descritto lo stato dei luoghi aziendali, esattamente del distributore ove egli doveva fare rifornimento per il veicolo in dotazione, sottolineando l’esistenza di un dislivello tra il piano di calpestio e il distributore e la assenza di barriere protettive e di sistemi di riavvolgimento automatico della pompa, condizioni tali da rendere concreto il pericolo di caduta nell’esecuzione delle operazioni di rifornimento (v. ricorso per cassazione p. 11-12 in cui sono trascritti brani del ricorso introduttivo di primo grado).
  11. Occorre, ancora e sotto diverso profilo, considerare che, in materia di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento, non rilevando in alcun grado l’eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. n. 27127 del 2013n. 798 del 2017n. 16026 del 2018);
  12. La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi finora richiamati, sia quanto al contenuto dell’onere di allegazione e prova del lavoratore, avendo ritenuto necessaria l’individuazione delle norme di prevenzione violate, e sia nella valutazione della eventuale negligenza di quest’ultimo, avendo considerato la stessa idonea da sola ad elidere la responsabilità datoriale.
  13. Per tali ragioni, accolto il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2024