Le nuove progressioni verticali. A chi appartiene la giurisdizione?

Con il DL 80/2021 , sono state ampliate le modalità di ricorso alle progressioni verticali tra aree professionali nell’ambito del pubblico impiego.

E’ stata infatti attribuita amplia delega alla contrattazione collettiva per attuare progressioni verticali interne nell’ambito dell’inquadramento nella pubblica amministrazione, basate sulla valutazione di precisi criteri meritocratici indicati dalla legge – dl 80/2021- che è andata a modificare l’articolo 52 del DLGS 165/2001 stabilendo al comma 1 bis di quest’ultima disposizione di legge che “le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono pertanto per il  tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.”

Dunque le nuove progressioni verticali si realizzeranno attraverso procedure comparative che almeno in parte si discostano dalle procedure concorsuali.

Ciò, diversamente dai rigidi limiti imposti dal DLGS 150/2009 il quale consentiva le procedure di progressione verticale esclusivamente tramite l’espletamento di procedure concorsuali e con la riserva del 50% dei posti al personale interno.

Per quanto riguarda quest’ultimo limite, il TAR Sicilia con la sentenza 2406/2023 ha ritenuto che successivamente all’introduzione dell’articolo 52 bis del DLGS 165/2001 non sussiste obbligo alcuno di riserva in capo all’amministrazione nell’effettuare le progressioni verticali.

Quindi, se ne deduce che non si impone all’amministrazione di attuare una contestuale procedura concorsuale, ma di attuare nella misura del 50% altrettante procedure di assunzione per il personale esterno che può avvenire tramite concorso, ma anche mediante scorrimento delle graduatorie o mobilità volontaria nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni.

Diversi pareri dell’ARAN hanno ammesso la possibilità per gli enti, almeno nell’ambito della procedura transitoria sino al 31 dicembre 2025 , di prevedere l’espletamento di un colloquio finalizzato ad accertare le competenze professionali (parere protocollo n.5318/2023).

Resta quindi da verificare, meglio puntualizzando la differenza tra procedura comparativa e procedura concorsuale, la sussistenza, in caso di controversia, della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo.

Di recente, i giudici amministrativi hanno ribadito che anche nel caso di procedure per la progressione verticale permane la giurisdizione del giudice amministrativo.

In proposito, il TAR Lazio Sezione Roma con la sentenza n.10265/2023 ha stabilito la propria giurisdizione sul presupposto per cui nelle progressioni verticali le selezioni riservate ai dipendenti interni si considerano come rivolte all’assunzione, in quanto il passaggio ad aree qualitativamente diverse comporterebbe una novazione del rapporto di lavoro equiparabile ad una assunzione con conseguente giurisdizione giudice amministrativo. Il TAR Lazio nel pronunciarsi in merito richiama la sentenza 8985/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ebbero però a pronunciarsi prima dell’entrata in vigore del DL 80/2021.

Quest’ultima pronuncia delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione aveva già affermato il concetto in base al quale per “procedure concorsuali di assunzione” – attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione – si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in “aree” funzionali o categorie più elevate, con “novazione oggettiva” dei rapporti di lavoro (Cass., Sez. un., 26 marzo 2014, n. 7171; Cass., Sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425);

In pratica di fonte al sicuro mutamento della procedura di accesso alla progressione verticale, non muta la giurisdizione in quanto quest’ultima non è tanto legata alla natura della procedura selettiva che può essere o meno concorsuale, ma all’esito della stessa finalizzato all’accesso in un nuovo contesto lavorativo equivalente ad una nuova assunzione.

Di conseguenza, qualora insorgano contenziosi in merito alle selezioni per le progressioni verticali, il giudice da adire, dovrebbe essere, salvo mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo.

Fabio Petracci

Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2024: ulteriori chiarimenti sulla figura del preposto

Con l’Interpello n. 4/2024 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla figura del preposto.

Occorre premettere che l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Quanto alla necessaria presenza del preposto con riferimento specifico alle attività in appalto, veniva nel dettaglio richiesto dalla Camera di Commercio di Modena:

  • se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto;
  • se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della, che non si reca presso il cliente;
  • se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.

Il Ministero del Lavoro ribadisce quanto già rappresentato con l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 cioè che: “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.

In effetti, proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Alberto Tarlao

SENTENZA – E’ un agente di commercio l’influencer operante on line a favore di società di produzione.

Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza del 4.3.2024. n.2615

Influencer ed inquadramento legale e contrattuale

La progressiva diffusione dell’informatica ha via via scardinato le usuali modalità di lavoro, creando nuovi modi di lavorare e nuove professionalità non sempre facilmente inquadrabili nelle usuali categorie professionali e legali.

Dopo i “riders” è il momento degli influencer.

Il termine “Influencer” è ormai ricorrente nel linguaggio comune ed in un mondo dominato dalla presenza dei “media”.

Altrettanto interesse non ha ad oggi destato la figura professionale questi soggetti sotto l’aspetto giuridico.

Per Influencer deve intendersi una figura in grado di influenzare in senso positivo i potenziali clienti di un prodotto o servizio semplicemente parlandone o raccomandandolo.

Normalmente questi soggetti operano nell’ambito dei “Social Media” e pertanto sono anche definiti Web Influencer o Social Influencer.

Segno tangibile dell’evoluzione di queste figure professionali è stata pure la costituzione ai sensi sella legge 4/2013 dell’associazione Assoinfluencer nata per tutelare gli interessi della categoria professionale.

Nel caso che ci interessa, ENASARCO Ente Previdenziale degli Agenti di Commercio imponeva l’iscrizione alla Cassa degli agenti di commercio ad alcuni soggetti ingaggiati quali influencer tramite i canali social per promuovere i prodotti di una società che svolgeva attività di vendita on line di integratori alimentari.

L’attività di pubblicizzazione avveniva sia tramite la pubblicizzazione dei prodotti che attraverso la presenza di appositi link e codici di sconto atti a consentire ai followers l’accesso alla piattaforma e – commerce della società.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma con sentenza n.2615 del 4 marzo 2024 ravvisava nell’attività di questi “ Influencer” i tratti caratteristici del contratto di agenzia come individuato dall’articolo 1742 del codice civile.

Giova ricordare che questa disposizione di legge fornisce la nozione del rapporto di lavoro dell’agente di commercio nei seguenti termini:

“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata

Dunque, elementi costitutivi sono l’incarico con il suo nesso di causalità con l’attività posta in essere dall’agente, la sua stabilità, una zona determinata.

Di fronte alla necessaria sussistenza di questi requisiti, il Tribunale ha ritenuto non dirimente la sussistenza di una zona geografica dove circoscrivere l’incarico, accogliendo una nozione evolutiva di “zona determinata” identificabile anche con una “ porzione di mercato” come nel caso di specie la comunità dei followers.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4

Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all’udienza del 4.3.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 38445/2022

TRA

(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore (…) elettivamente domiciliata in Milano, (…) presso lo studio degli Avv.ti (…) che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso

RICORRENTE

E

(…), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. (…) elettivamente domiciliata in Roma, Roma, (…) presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione

CONVENUTA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 6.12.2022 ed iscritto a ruolo il 7.12.2022 la società ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che (…) è un’impresa commerciale che svolge l’attività di vendita online, iniziando la sua attività produttiva con la vendita di integratori alimentari arrivando poi nel corso del tempo a ideare, studiare e mettere a punto prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l’attività di propaganda e informazione svolta da sportivi, da persone legate al mondo dello sport a vario titolo e da consulenti per le analisi di mercato; che con verbale di accertamento dell’11.7.2022 l’ispettore di vigilanza della (…) ha ritenuto dimostrata la sussistenza di rapporti contrattuali riconducibili alla previsione di cui all’art. 1742 c.c. intercorsi tra (…) e le persone, ivi nominate, ad essa legate da rapporti contrattuali di varia natura (influencer, consulenti di mercato e consulenti per la ricerca), dichiarando come dovuto il pagamento dell’importo complessivo di Euro 70.264,95 di cui Euro 53.991,23 per contributi F.P., Euro 6.624,19 per F.I., Euro 7.899,53 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività Istituzionali ed Euro 1.750,00 per sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali per omessa iscrizione o comunicazione cessazione; che avverso tale verbale di accertamento ispettivo la ricorrente ha proposto ricorso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, Comitato per i Rapporti di Lavoro, il quale con Provv. del 15 novembre 2022 ha confermato quanto accertato in sede ispettiva; che mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; che il contratto di “influencer marketing” è considerato da alcuni commentatori come un contratto atipico mentre da altri è qualificato come contratto riconducibile allo schema tipico del contratto d’opera intellettuale; che con l’affermarsi di Internet, il termine influencer ha cominciato a essere usato per indicare colui che, avendo un ampio seguito di pubblico, è in grado di raggiungere con i suoi messaggi un numero potenzialmente sempre più alto di individui, creando i presupposti per la diffusione su larga scala dei suoi messaggi principalmente attraverso il passaparola; che si tratta solitamente di individui che posseggono un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti o che comunque li utilizzano abitualmente, tanto che le loro opinioni arrivano a influenzare quelle degli altri consumatori orientandone le scelte d’acquisto; che proprio per il ruolo determinante che gli influencer svolgono all’interno delle dinamiche comunicative, essi vengono spesso contattati dalle aziende per pubblicizzarne prodotti o brand che rientrano nella loro sfera di influenza e si parla a tal proposito di influencer marketing; che il compito dell ‘influencer, infatti, è influenzare la propria community di followers sui diversi social network (come Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn…); che gli influencer ricoprono differenti figure presenti nel mondo della comunicazione social: sono blogger, videomaker, fotografi, content creators, You Tubers. Instagrammers che postano con regolarità dei contenuti di qualità sui loro canali preferiti (siti web, sodai media, blog…) e interagiscano via chat, post, tweet con utenti e followers interessati ai temi e agli argomenti di cui si occupano; che secondo l’articolo 1742 cod. civ.: “Coi contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”; che affinché esista un rapporto di agenzia occorre quindi che l’agente assuma l’obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento ad una zona o a una tipologia definita di potenziale clientela; che prima ed essenziale caratteristica del contratto di agenzia è quindi l’assunzione di una obbligazione giuridica avente ad oggetto la realizzazione a favore del preponente di un’attività stabilmente esercitata mirata a convincere possibili partners negoziali ubicati in una definita area geografica a concludere contratti con il preponente; che gli agenti di commercio, come loro peculiare attività, raccolgono proposte contrattuali (gli “ordini” o “commissioni”) che mentre per l’agente di commercio la non occasionalità della prestazione è riconducibile all’esistenza di un preciso obbligo giuridico la cui inosservanza è qualificabile come inadempimento con tutte le conseguenze che pei’ lui ne derivano, per l’influencer la non occasionalità della prestazione deriva da una sua libera scelta e da una pura e semplice convenienza economica in assenza di alcun espresso obbligo contrattuale; che erroneamente, quindi, il requisito della stabilità dell’incarico è stata dedotta dall’Ente dal mero dato cronologico della regolarità della fatturazione e dalla cadenza regolare dell’emissione delle fatture, atteso che né l’influencer, né la ricorrente hanno inteso dare al loro rapporto un carattere stabile ed esclusivo; che gli influencer che hanno svolto la loro attività per la ricorrente non hanno assunto alcun stabile obbligo di promuovere la conclusione di contratti mancando ogni rapporto diretto col potenziale cliente finale dal momento che, la loro attività retribuita si svolge utilizzando piattaforme social sul web tipo Instagram, Linkedin o Facebook sulle quali volontariamente e liberamente pubblicano contenuti (tipo post o stories) nei (quali è anche inserito un codice sconto che il follower dell’influencer può presentare al negoziante al momento dell’acquisto del prodotto o quando acquista tramite gli on line stores;che mentre nel contratto di agenzia l’agente si obbliga a realizzare stabilmente, quindi, non sulla base della propria libera iniziativa personale lo svolgimento dell ‘attività promozionale ma in virtù di un preciso obbligo giuridico, nei rapporti con gli influencer sono le imprese stesse che, cercando di associare i propri prodotti o servizi alla notorietà ed al successo degli stessi, sperano di incrementare le loro vendite beneficiando della loro notorietà e delle loro capacita di creare community di followers; che per gli agenti il successo e il guadagno consistono nell’abilità a ottenere ordini, nel creare un portafoglio clienti e nel fidelizzarli al prodotto o al servizio proposto, mentre il successo degli influencer consiste in caratteristiche personali, che preesistano e sono autonome rispetto a specifici requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio; che agli influencer non è affidata una zona e/o un segmento commerciale e/o una lista clienti; che ciascuno degli influencer ha già un proprio seguito preesistente al contratto, coltivato a prescindere dai rapporti instaurati con una o più imprese; che le caratteristiche dei rapporti oggetto dell’accertamento rilevate dall’Ispettore quali elementi peculiari del contratto di agenzia quali la non occasionalità e la retribuzione con provvigioni non possono essere considerati come indici univoci dell’esistenza di un rapporto di agenzia, essendo rinvenibili in altri tipi di rapporti contrattuali, anche nei rapporti di lavoro subordinato, nelle collaborazioni disciplinate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, nelle collaborazioni coordinate e continuative richiamate dall’art. 409 n. 3 c.p.c.; di non opporsi a quanto accertato in sede ispettiva con riferimento ai signori (…) come già dichiarato nel ricorso proposto in via amministrativa; che il sig. (…) non è un agente e nemmeno un procacciatore, è un culturista, un body builder professionista, di fama internazionale, oltre che un allenatore certificato in tali discipline sportive, come dimostrato dalle sue pagine social; che il sig. (…) ha avviato (…) una piattaforma digitale che consente agli sportivi professionisti (e non), praticanti la disciplina del culturismo, di seguire un programma di allenamento dopo aver sottoscrìtto un abbonamento online; che, come si evince dal sito (https: (…)) il sig. (…) pubblica con costanza video di allenamenti (accessibili con la sottoscrizione dell’abbonamento) nei quali mostra di volta in volta esercizi da svolgere, tecniche di allenamento e consigli per i praticanti del culturismo; che il sig. (…) è altresì autore di libri e pubblicazioni sulle tematiche alle quali si dedica; che da tali dati di fatto emerge che il molo di influencer evolto per (…) non è mai stata la sua attività principale e che, anzi, tale attività è sempre stata meramente accessoria e occasionale rispetto alle altre; che il sig. (…) non risiede nemmeno in Italia, ma nel Regno Unito; che con decorrenza dal 1 gennaio 2020 il sig. (…) e (…) tramite contratto di influencer disciplinavano l’attività di influencer che il sig. (…) avrebbe esercitato a favore dei prodotti (…) sulle proprie pagine social media (e.g. Instagram, Facebook) e sui propri siti web; che con il contratto sottoscritto con la ricorrente il sig. (…) non assumeva alcuna obbligazione tipicamente definita; che il contratto non solo non prevede un obbligo del sig. (…) di promuovere contratti di vendita, ma nemmeno gli impone di attivarsi per essere adempiente alle previsioni contrattuali: laddove nulla avesse fatto, nessun in adempimento gli si sarebbe potuto contestare oltre al rilievo che non avrebbe percepito alcun compenso; che il contratto si premurava (fi regolare il compenso che sarebbe spettato al sig. (…) ove questi avesse favorito la vendita dei prodotti di tramite la propria notorietà e la propria posizione; che la pubblicazione di contenuti sul web, non c’entra nulla con la promozione della conclusione di contratti; che un po’ più suggestivo è il compenso in misura percentuale, che potrebbe far venire in mente i compensi provvigionali di solito corrisposti agli agenti; che nel caso del sig. (…) tuttavia, tale compenso non era collegato ad una attività volta a promuovere contratti, esercitata nei confronti di potenziali clienti in quanto questi non conosceva tantomeno svolgeva alcuna attività promozionale diretta con gli utenti di tale codice promozionale, né aveva mai avuto interazioni con alcuno di essi, per indurli a concludere contratti; che il codice valeva a correlare la sfera di “influenza” del sig. (…) ai benefici commerciali riscontrati da (…) che l’attività viene svolta dal sig. (…) a mezzo di piattaforme digitali, verso una platea di destinatari indefinita, e quindi non si tratta di una “zona determinata”, elemento essenziale e naturale tipico dei genuini contratti di agenzia; che l’influencer si rivolge ad una serie di soggetti (“follower”) che possano geograficamente trovarsi in qualsiasi parte d’Italia e del mondo e il contratto non circoscrive la zona a cui si riferisce; che il sig. (…) ha un numero elevato di follower, pari alla data odierna su Instagram a circa 30.000; che non sussiste esclusiva nel rapporto tra (…) e gli influencer; che il sig. (…) poteva, infatti, svolgere la stessa attività anche a favore di altri prodotti; che il sig. (…) non aveva alcun obbligo nei confronti di (…) di seguirne le istruzioni relative a politiche di mercato e strategie commerciali, così come previsto dall’articolo 1746 cod. civ. (l’agente deve “adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra in formazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari”); che il contratto prevede termini di recesso in contrasto con la disciplina inderogabile, in materia di agenzia dall’art. 1750 cod. civ,; che l’articolo 7.1 del contratto recita che quest’ultimo: “potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi mediante e-mail.”; che i compensi a percentuale non sono solo provvigioni (le percentuali denotano anche i compensi da mediazione, le commissioni, le royalties e innumerevoli collaborazioni commerciali), né le provvigioni sono tipiche solo dell’agenzia (vengono corrisposte anche ai procacciatori e ai lavoratori dipendenti); che i compensi corrisposti non consistevano solo in compensi in percentuale ma anche in compensi fissi erogati per i contenuti pubblicati sui suoi canali web valutati positivamente da (…) per i propri scopi commerciali; che essendo il Sig. (…) residente nel Regno Unito e ivi svolgendo la propria attività, (…) non avrebbe alcuna potestà impositiva nei confronti delle attività del medesimo, attività regolate esclusivamente dalle disposizioni di diritto inglese; che il sig. (…) non è un agente e nemmeno un procacciatore, è un atleta, un culturista, un body builder professionista, allenatore online e titolare di una palestra, oltre che un allenatore certificato in tali discipline sportive, come si evince dalle sue pagine social; che anche nel caso del sig. (…) il ruolo di influencer svolto per (…) non è mai stata l’attività principale, ma meramente accessoria e occasionale rispetto alle altre; che con decorrenza dal 1 febbraio 2020 il sig. (…) e (…) tramite contratto di influencer disciplinavano l’attività di influencer che il sig. (…) avrebbe esercitato a favore dei prodotti (…) sulle proprie pagine social media (e.g. Instagram, Facebook); che anche per il sig. (…) ed il contratto di influencer da questi concluso con (…) valgono 1 e medesime considerazioni già svolte per il sig. (…) e il contratto tra il medesimo e (…) (le cui clausole sono pressoché sovrapponibili); che il contratto non prevede alcun obbligo per l’influencer di promuovere contratti di vendita e non gli impone di attivarsi per essere adempiente alle previsioni contrattuali prevedendo delle conseguenze per il suo mancato rispetto; che l’attivita del sig. (…) è sempre stata svolta in totale indipendenza e autonomia ed il contratto non prevede alcun vincolo di stabilità; che la fatturazione non dimostra una stabile obbligazione da lui assunta ma una liquidazione dei compensi su base mensile che è un mero dato contabile e amministrativo che nulla dimostra circa la sussistenza del requisito dell’obbligo giuridico di fornire una stabile attività promozionale; che l’attività del sig.(…) è stata svolta a mezzo di piattaforme digitali con una platea di destinatari indefinita e non qualificabile come “zona determinata”, elemento essenziale dei contratti di agenzia; che il sig. (…) i rivolgeva, infatti aduna serie indeterminata di possibili lettori, in primis ai suoi follower (almeno 6.124, come si evince dalla pagina Instagram del sig. (…) dislocati in ogni parte d’Italia e del mondo; che il contratto non circoscrive una precisa zona di riferimento; che anche il sig. (…) come gli altri influencer, non aveva alcun obbligo di seguire alcuna istruzione di (…) ai sensi dell’articolo 1746 Cod. civiche il sig. (…) poteva svolgere la stessa attività anche a favore di altri prodotti mentre gli acquirenti dei prodotti (…) potevano essere raggiunti dalla notorietà di altri influencer della stessa (…) che anche il suo contratto, come anche gli altri, prevedeva termini di recesso in contrasto con la disciplina in derogabile in materia di agenzia dall’art. 1750 cod. civ.: che il sig. (…) non è un agente e nemmeno un procacciatore, è un influencer di professione, che ha fondato vari siti promozionali per la sua città; che anche nel caso del sig. (…) il ruolo di influencer svolto per (…) non è mai stata l’attività principale, ma meramente accessoria e occasionale rispetto alle altre, come si evince dalle sue pagine social; che con decorrenza dal 1 febbraio 2020 il sig. (…) e (…) tramite contratto di influencer disciplinavano l’attività di influencer che il sig. (…) avrebbe esercitato a favore dei prodotti (…) sulle proprie pagine social media (e.g. Instagram, Facebook); che anche per il sig. (…) ed il Contratto di influencer da questi concluso con (…) valgono le medesime considerazioni già svolte per i signori (…) e (…) in quanti (…) ha identico contenuto; che il sig.(…) nato in I., ha una partita IVA come consulente, insegnante designer e architetto con iscrizione alia Gestione Separata INPS, non ha mai svolto l’attività né di influencer, né di agente, né di procacciatore d’affari per (…) ed il pagamento del conispettivo era commisurato solamente al tipo di attività di consulenza svolta con (…) dal 2019; che il sig. (…) sia della sua conoscenza dei mercati medio-orientali sia per la storia personale, che per la familiarità con la lingua e la cultura d’origine, ha stipulato con la società un accordo per lo studio dei mercati in questione; che il sig. (…) non ha mai avuto alcun potere di negoziare accordi, promuovere contratti e sottoscriverli per conto di (…) ma si limitava ad affiancare ed assistere la società nei rapporti con i clienti, nei mercati di riferimento; che il contratto con (…) dal 2019 al 2020, che rimanda purtroppo alia forma del contratto di agenzia, è stato usato erroneamente dalla società, che ha adottato un fac-simile scaricato da internet, ne ha cambiato il titolo e l’ha adattato; che tuttavia quanto in esso riportato non coincide con l’effettiva prestazione di consulenza che è sempre stata retribuita secondo un fisso mensile, senza alcun riferimento a una percentuale riferibile ad attività promozionali di alcun tipo; che infatti, il sig. (…) non ha mai potuto concludere o promuovere contratti di vendita e inoltre i primi due anni di rapporto sono stati puramente di analisi e studio di mercato, tanto che poi, con la scadenza del contratto a luglio 2020, l’azienda ha scelto di continuare la collaborazione proseguendo con l’effettiva attività svolta dal sig. (…) sempre come consulente di mercato; che il dott. (…) è un preparatore atletico e professionista del settore farmaceutico e nutraceutico che dall’anno 2015 collabora quale consulente di (…) come responsabile della Ricerca e Sviluppo dei prodotti (…) per cui partecipa fattivamente all’analisi degli studi per migliorare le proprietà dei singoli prodotti e per testarne efficacia e sicurezza; che è imo studioso della materia, come dimostrato dagli articoli pubblicati, sin dall’inizio della collaborazione sul blog ” (…); che il sig. (…) non ha mai svolto l’attività di influencer, di agente o di procacciatore d’affari per (…) ed il pagamento del corrispettivo è sempre stato commisurato all’attività (fi consulenza svolta e pagato sotto forma di compenso fisso annuo; che l’ispettore ha qualificato la posizione del sig. (…) come agente di commercio per gli anni 2017 e 2018 in quanto nel corso del primo periodo di collaborazione con (…) erroneamente, lo stesso ha mantenuto in alcune fatture l’indicazione della contribuzione (…) legata a una sua precedente e concomitante attività di informatore farmaceutico con altre aziende non riconducibili alla ricorrente per la quale non ha mai esercitato alcuna attività promozionale riconducibile a un contratto di agenzia; che il signor (…) ha infatti sempre esercitato per conto di (…) solo l’attività di ricerca e sviluppo retribuita con un compenso fisso; che in data 3.1.2022 il sig. (…) è stato assunto a tempo indeterminato; che l’Ispettore ha quantificato importi asseritamente dovuti da (…) ad (…) a titolo di contributi al F.I.; che tali importi non sono dovuti perché i rapporti sottostanti non sono rapporti di agenzia; che quand’anche si dovesse ipotizzare che si trattasse di contratti agenzia, il F.I. non sarebbe comunque dovuto perché (…) non è iscritta ad alcuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato gli accordi economici coll citi vi dai quali deriva l’obbligo di versare il F.I. (…) e le altre indennità dovute all’agente successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia; che dal momento che il verbale è stato notificato in data 11.7.2022, tutte le pretese di contributi antecedenti al 10.7.2017 sono prescritte; che del pari i versamenti pretesi (…) a titolo di F.I. sono ormai prescritti, per quanto attiene al periodo fino al 10.7.2017, ai sensi dell’art. 2948 cod. civ..

Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “IN VIA PRINCIPALE Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, annullare il verbale di accertamento ispettivo in data 11 luglio 2022 a carico della ricorrente (…) s.p.a. eseguito dall’ufficio (…) di Brescia (n. Registro Carico BS4441/2009), notificato all’odierna ricorrente in pari data per le causati di cui in narrativa relativamente a quanto accertato relativamente ai sigg. (…) dichiarando non dovute le somme di competenza per ciascuno a titolo di Contributi F.P., F.I., Sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività Istituzionali (…) per evasione contributiva e sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali (…) per omessa iscrizione o comunicazione di cessazione. IN OGNI CASO 1) Dichiarare l’intervenuta prescrizione di ogni somma dovuta a titolo di contributi e sanzioni maturata in data antecedente al 10 luglio 2017; 2) Dichiarare non dovuto quanto accertato a titolo di F.I.. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge “.

Si costituiva in giudizio la (…) depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere.-” nel merito, rigettare, in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto, il ricorso proposto dalla (…) S.p.A. (C.F. (…) in quanto infondato in fatto ed in diritto, inammissibile e, comunque, non provato; – sempre nei merito, in via riconvenzionale ed in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto: 1) accertare e dichiarare che i rapporti intercorsi tra (…) S.p.A. ed i soggetti indicati nelle distinte allegate al foglio n.(…), pag. da 1 a 6, del verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell ‘11.07.2022, con la sola esclusione del signor (…) nei periodi e per gli importi indicati nello stesso verbale ispettivo debbano ricondursi a quello di agenzia di cui all’art. 1742 e ss. del cod. civ. e, pertanto, da sottoporre, a contribuzione previdenziale (…) 2) accertare la piena legittimità e correttezza del verbale conclusivo di accertamento ispettivo della (…) dell ‘11.07.2022; 3) condannare, per l’effetto di quanto accertato, la (…) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della (…) della somma complessiva di Euro 90.590,69 (novantamilacinquecentonovanta/69), o della diversa maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, di cui Euro 52.820,69 (cinquantaduemilaottocentoventi/69) a titolo di contributi omessi al F.P., Euro 28.185,38 (ventottomilacentottantacinque/38) a titolo di sanzioni ex art. 34 (evasione contributiva), comma 1, del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) Euro 1.341,66 (milletrecentoquarantuno/66) a titolo di interessi di mora ex art. 37 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) sanzioni ed interessi di mora calcolati sui contributi omessi al F.P. alla data del 14 febbraio 2023; Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per sanzione ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione (…) Euro. 6.624,19 (seimilaseicentoventiquattro/19) a titolo di omessi versamenti al F.I.; Euro 118,77 (centodiciotto/77) a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 14 febbraio 2023 sulle somme omesse a titolo di F.I.; il tutto oltre ulteriori sanzioni ed interessi di mora a far data dal 15 febbraio 2023, o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, fino al saldo effettivo. – In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.

In particolare la (…) deduceva: che la (…) è un’impresa commerciale che svolge l’attività di vendita on line e quindi il suo mercato è costituito pressoché esclusivamente dagli utenti raggiungibili nel mondo Web; che la promozione delle sue vendite deve avvenire e dì fatto avviene necessariamente nel mondo Web attraverso collaborazioni con due figure: i testimonial e gli influencer; che il testimonial non è un agente, in quanto si limita a consentire di associare la sua immagine ad un certo brand, ricevendo, per questo, un compenso fisso; che invece l’influencer, come accertato dall’Ispettore, svolge una vera e propria attività promozionale di vendita, e il compenso riconosciuto è detenninato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine dal collaboratore; che inoltre l’influencer può concedere di fatto sconti al cliente attraverso il codice sconto che permette uno sconto sui prezzi di listino; che tale attività è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile; che il primo comma dell’art. 1742 c.c. prevede che “col contratto di agenzia una parte, assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”; che per costante giurisprudenza la previsione di una zona non è elemento essenziale, essendo unicamente un elemento a tutela dell’agente, cui le parti possono derogare pattiziamente senza che la sua eventuale mancanza determini il venir meno della causa economico – sociale del contratto; che circa i “modi” attraverso i quali “l’incarico di promuovere… la conclusione di contratti..” può essere espletata, la Cassazione chiarisce che la promozione può avvenire “in qualunque forma” (Cass. n. 20453 dei 2018); che nei contratti stipulati dalla ricorrente il collaboratore è espressamente qualificato “influencer”, e stipula il contratto in tale dichiarata qualità e, cioè, quale soggetto che ha il potere di influenzare le decisioni di acquisto dei cosiddetti followers a causa della sua autorità, conoscenza, posizione o rapporto con il suo pubblico; che in sostanza, con il contratto di influencer la Società mandante persegue lo scopo di far diventare propri clienti i followers dell’inflencer, con la necessaria collaborazione di quest’ultimo; che complesso delle clausole contrattuali emerge che l’attività di promozione commerciale viene svolta dall’influencer attraverso i medesimi social media con i quali ha acquisito la sua popolarità e ciò rientra nei “modi indeterminati” attraverso i quali quell’attività può essere svolta; che infatti, lo scopo di tale attività di proni ozi one è dichiaratamente quello di “procurare direttamente ogni singolo ordine” dei prodotti della (…) e tale nesso viene enfatizzato dalla previsione che l’influencer viene compensato per tutti gli ordini “andati a buon fine”, rimanendo irrilevante il “modo” attraverso il quale l’influencer induca i suoi followers all’acquisto; che nei contratti stipulati la finalità è quella di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers dell’influencer; ed è a questo fine che all’influencer è associato un codice di sconto personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social; che così ogni volta che un acquisto avviene attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come “direttamente procurato” dall’influencer; che a nulla vale che poi quel codice sconto, possa attraverso il passaparola essere usato anche da persone diverse dai followers, in quanto si tratta comunque di un effetto riflesso dell’attività di promozione; che fermo che la “zona” non deve essere necessariamente geografica, ma può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell’influencer la “zona” è determinata dal perimetro entro il quale è inscritta la popolazione di followers che acquistano i prodotti della (…) mediante il suo codice sconto; che risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/ debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l’acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte; che, stabilito che l’attività dell’influencer è di promozione delle vendite ai sensi e per gli effetti dell’art. 1742 cod. civ., deve ritenersi sussistente anche il requisito dell’obbligo stabile di effettuare l’attività di promozione, onde distinguere l’attività di agente da quella di mero procacciatore; che infatti è irrilevante che il contratto preveda che “l’influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia”, in quanto indipendenza ed autonomia sono caratteristiche tipiche anche dell’agente; che la previsione che l’influencer agirà “senza alcun obbligo di attività minima ne obbligo di risultati minimi” significa solo che non è tenuto ad attività ulteriori e diverse rispetto a quella di promuovere i prodotti pubblicizzandoli sulle proprie pagine social; che il vincolo di stabilità è sufficientemente provato, non solo dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ma anche dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari; che risulta irrilevante che il contratto possa essere risolto con un ridotto termine di preavviso, in quanto quel che rileva è che il contratto viene stipulato a tempo indeterminato, e quindi nella prospettiva di una coliaborazione stabile; che le predette pattuizioni rendono chiara la previsione, nel programma delineato dalle parti all’inizio del rapporto, di un significativo impegno di stabilità e continuità, caratteristica tipica di un contratto di agenzia; che la durata del rapporto commerciale tra il soggetto esaminato e la società ricorrente integra il requisito della stabilità tipico dell’agente ed esclude al contempo l’occasionalià dell’attività espletata; che ciò che rileva ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione presso la (…) e del versamento dei relativi contributi è esclusivamente il fatto che il soggetto svolga l’attività ex artt. 1742 e 1752 c.c.; che l’obbligo contributivo si fonda sull’art. 5 della L. n. 12 del 1973 che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione al (…) di “tutti gli agenti e rappresentanti di commercio”, a prescindere dall’iscrizione o meno ad un ruolo o ad un albo professionale e tale obbligo sorge per il solo fatto di svolgere l’attività di agente; che, con riferimento alla posizione di (…) la previsione di un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web conferma la natura sostanzialmente agenziale del rapporto, in quanto in tal modo è dimostrato che il signor (…) one va in essere concrete e specifiche attività promozionali, pubblicando materiali destinati ai propri follower onde indurii agli acquisti; che la stabilità, inizialmente programmata, è confermata dalla continuità e regolarità delle fatture; che la circostanza che l’attività di influencer non sarebbe prevalente è in dimostrata ed irrilevante; che la circostanza che il signor (…) risiederebbe in Inghilterra è smentita, sino a tutto il dicembre 2020, dalla fatturazione nella quale egli dichiarava la residenza italiana; che il fatto che, dal 2021, abbia iniziato ad emettere fatture nelle quali dichiarava una residenza fiscale inglese non ha alcun valore probatorio nei confronti di terzi, specie nei confronti di un ente previdenziale italiano, anche alla luce della visura camerale effettuata alla data del 10.02.2023 sulla sua società, dalla quale emerge che egli risulta tutt’ora avere domicilio in Roma; che in ogni caso, ai sensi del citato art. 5 della L. n. 12 del 1973, “sono altresì obbligatoriamente iscritti (…) gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”; che, con riferimento alia posizione di (…) nessuna eccezione specifica viene formulata, se non che, non essendoci esclusività, egli poteva svolgere la stessa attività di influencer anche a favore di altri prodotti; che la circostanza che l’attività di influencer non sarebbe prevalente è priva di ogni riscontro probatorio, in quanto non costituisce prova alcuna la stampa di una pagina web contenente dichiarazioni dell’interessato sulle proprie attività; che tale affermazione è inoltre contraddetta dal fatto che il signor (…) nell’emissione delle fatture alla (…) dichiara di applicare il regime forfettario, in quanto titolare di un complessivo reddito “per attività d’impresa, arti o professioni” (art. 1, comma 54, della L. n. 190 del 2014) inferiore ad Euro. 85.000 annui; che la circostanza che il signor (…) svolga l’attività di influencer marketing anche per altre aziende conferma la professionalità di tale attività, mentre l’assenza di esclusiva è un elemento tipico del nuovo mondo commerciale che si muove sul web e non rileva al line di escludere la sussistenza di un rapporto di agenzia; che la stabilità, inizialmente programmata, è confermata dalla continuità e regolarità delle fatture; che, quanto alla posizione di (…) valgono le considerazioni già svolte, tanto più che anche il signor (…) applica il regime forfettario, onde anch’egli dichiara di avere redditi complessivi per attività d’impresa, arti e professioni al di sotto di determinate soglie, senza che ci sia evidenza alcuna di redditi aventi altra origine e natura, rispetto a quelli prodotti grazie alla collaborazione commerciale con la (…) che anche in questo caso, quanto alla continuità e professi onalità dell’attività, il fatto stesso che le parti abbiano stipulato un contratto indica la loro volontà di porre in essere una collaborazione stabile; che la stabilità, inizialmente programmata, è confermata dalla continuità e regolarità delle fatture; che, quanto alla posizione del sig. (…) è pacifico che il contratto stipulato tra le parti abbia tutti i requisiti del contratto di agenzia ma secondo la ricorrente tale contratto non rispecchi crebbe l’effettiva volontà delle parti, essendo frutto di un mero errore; che tali affermazioni sono irrilevanti atteso che l’errore, anche se essenziale, non determina la nullità e/o l’inefficacia del contratto, ma può determinarne l’annullamento ex art. 1429 c.c., che però “può essere domandato solo dalia parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”; che la società ricorrente non ha proposto nessuna domanda di annullamento del contratto di agenzia, onde quel contratto è tutt’ora valido ed efficace; che tutte le clausole del contratto riprendono i contenuti tipici dei contratti di agenzia; che il contratto del signor (…) è del tutto identico a quello del signor (…) per il quale la Società ricorrente riconosce il rapporto di agenzia; che il fatto che le parti abbiano previsto contestualmente un compenso provvigionale a percentuale e sia, allo stesso titolo, un compenso fisso, significa unicamente che il preponente abbia voluto in parte sollevare l’agente dai rischi di avviamento, senza escludere la natura provvigionale del compenso fisso, che andava a compensare l’agente per tutti gli affari conclusi sino al raggiungimento del budget di Euro. 3.000.000,00; che la natura provvigionale anche di tale compenso fisso è espressamente affermata nel contratto, laddove la percentuale riconosciuta al raggiungimento del budget viene qualificata “ulteriore provvigione”; che a fronte della fattura n. (…) del 16.07.2020, il signor (…) ha percepito il rilevante importo di Euro. 57.795,00 a titolo di “prestazioni di intermediazione commerciale relativa dai 07/2019 al 06/2020”; che gli Accordi Economici Collettivi del 1956 e del 1957, che hanno introdotto l’indennità di fine rapporto, hanno efficacia erga omnes, essendo stati recepiti dal D.P.R. n. 145 del 1961; che nei contratti con i signori (…) sono contenuti espressi rimandi all’ “Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002”; che è infondata l’eccezione di prescrizione; che infatti, il termine di riferimento per il versamento dei contributi previdenziali e conseguenti sanzioni (…) è la data ultima entro la quale ricorre l’obbligo del versamento medesimo; che l’art.8, comma 3, del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali prevede che i contributi obbligatori debbano essere versati trimestralmente, entro il giorno 20 del secando mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre; che conseguentemente, i versamenti previdenziali afferenti al II trimestre dell’anno debbano essere effettuati entro il 20 agosto dell’anno in corso; che tale scadenza è il termine da cui far decorrere la prescrizione quinquennale, ovvero dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; che nei caso specifico il versamento dei contributi afferenti al II trimestre 2017 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 20 agosto dello stesso anno, onde il verbale di accertamento, notificato in data 11.7.2022, è stato notificato ampiamente nel termine utile per evitare il maturare della prescrizione; che, quanto al F.I., pur premettendo che la prescrizione non è quinquennale ma decennale, l’art. 31, secondo comma, del Regolamento delle Attività Istituzionali prevede che “gli accantonamenti delle somme per indennità, di scioglimento del rapporto devono essere effettuati annualmente entro il 31 marzo..”, dell’anno successivo rispetto a quello di pagamento delle provvigioni sulle quali l’accantonamento deve essere calcolato; che pertanto, nel caso si volesse ritenere quinquennale la prescrizione, l’eccezione di prescrizione riguarderebbe unicamente il F.I. maturato relativamente al 2016, che avrebbe dovuto essere versato entro il 31 marzo 2017, mentre per l’anno 2017 l’accantonamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31 marzo 2018, entro il termine prescrizionale; che il F.I. relativo al 2016, relativo alla soia posizione della signora. (…) è pari ad Euro 158,01; che sul regime sanzionatorio applicabile, cosi come sull’entità dei contributi dovuti, nulla è stato eccepito dalla ricorrente; che con il verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell’11.07.2022 era stato richiesto il pagamento delle sanzioni calcolate in misura ridotta ex art. 34, comma 2, del Regolamento, ma il pagamento che giustificava tale riduzione non è stato effettuato nel termine previsto con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 34; che risulta carretta la sanzione di Euro 1.750,00 inizialmente irrogata a tale titolo nei verbale ispettivo oggetto del presente giudizio in quanto si riferisce ai 7 nominativi accertati nel corso dell’accertamento; che la cancellazione della posizione del signor (…) determina che siano 6 i nominativi di agenti non regolarmente iscritti, onde tale sanzione viene rideterminata nella misura di Euro 1.500,00; che quindi l’assoggettabilita dei collaboratori di cui al verbale de quo alla previdenza (…) comporta la legittimità sia delle sanzioni ex art. 34 che delle sanzioni ex art. 40 del Regolamento che sono state calcolate nel rispetto dei criteri di calcolo contenuti nello stesso e non contestati dalla ricorrente; che la (…) ha interesse ad ottenere l’accertamento e la conseguente condanna della (…) al pagamento di quanto dovuto in virtù del verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell’11.07.2022, all’esito del ricalcolo derivante sia dalla eliminazione della posizione del signor (…) sia dall’aggiornamento alla data odierna delle sanzioni e degli interessi di mora dovuti per tutti gli altri nominativi, come da prospetto analitico contenuto nella memoria difensiva.

Differita l’udienza ex art. 418 c.p.c. a seguito di presentazione di domanda riconvenzionale da parte della (…) istruito documentalmente il procedimento, quest’ultimo veniva rinviato per la discussione, concesso termine per note. All’odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 c.p.c. con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si osserva che la (…) spa ” è un’impresa commerciale che svolge l’attività di vendita on line” (pag.2 dei ricorso) e pertanto il suo mercato è costituito esclusivamente dagli utenti raggiungibili nei mondo web attraverso attività di promozione svolta dai testimonial e dagli influencer.

Dalla documentazione versata in atti emerge che con verbale di accertamento ispettivo conclusivo dell’11.7.2022 in atti, eseguito nei confronti della (…) S.P.A., relativo al periodo 1.4.2017-31.12.2021, l’ispettore di vigilanza della (…) esaminata la documentazione e le scritture contabili e amministrative acquisite ivi indicate (Certificazioni uniche redditi 2019-2020-2021, Bilanci relativi agli anni 2018-2019-2020, Conti 20110075 (sponsorizzazione atleti) e 20110096 (commissioni influencer) dal 2018 al 2021, Visura camerale ditta, Contratti di influencer e testimonial, Fatture/ricevute per prestazioni da influencer /testimonial, Contratti di procacciamento d’affari di (…) Fatture per compensi dei segnalatori/procacciatori d’affari, Delega all’accertamento) ha rilevato quanto segue:

“… la (…) spa (qui di seguito denominata i (…) società, ditta in oggetto, ispezionata, mandante, preponente) opera nel commercio all’ingrosso di integratori, alimentari on line. La società ha anche un negozio fisico ubicato a Ospitaletto (Bs), una parafarmacia, vera e propria, business unit, gestita da dipendenti della società. La presenza del negozio fisico è necessaria e strumentale al fine di ottenere l’autorizzazione della vendita del parafarmaco on line da parte del ministero della salute. (…) Il core business e le vendite^ tuttavia, si svolgono quasi esclusivamente on line tramite i propri, siti web: (…) Al fine di pubblicizzare i propri prodotti, la società si avvale anche di atleti professionisti e personal trainer, con i quali ha sottoscritto diverse tipologie di contratti di collaborazione,. variamente denominati, che si possono ricondurre principalmente a 2 categorie: i. Contratto di sponsorizzazione e di attività di testimonial (qui di seguito denominato anche di “testimonial”); 2. Contratto per prestazioni di “influencer”. Con il contratto di “testimonial” l’atleta professionista si impegna a prestare la propria immagine ad laf e a partecipare alle gare ufficiali in programma, sia nazionali che internazionali”, alle manifestazioni ed esibizioni a cui l’azienda partecipi. L’atleta si impegna ad indossare gli indumenti personalizzati sponsorizzati e fomiti da (…) a pubblicare articoli/video informativi contenuti dei mondo fitness settimanalmente sul sito (…) Il compenso dell’atleta viene definito a priori ed è onnicomprensivo delle suddette attività e slegato dal raggiungimento di obiettivi di vendita della società. Da tali elementi si esclude che tale tipologia contrattuale sia riconducibile all’agenzia commerciale. Discorso diverso deve farsi per, l’accordo di “influencer” con quale il collaboratore si impegna q promuovere per conto della società i prodotti, del brand di proprietà di (…) srl ralle pagine social media e sita web di proprietà dell’influencer, indicando nelle proprie pagine web il proprio codice sconto personalizzato, a titolo esemplificativo (…): xx (art. 1 oggetto del contratto). Tale codice funge da collegamento ai siti, web della società ed allo stesso tempo permette alla società di determinare gli ordini riconducibili all'”influencer”. Le parti convengono che, per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine, l'”influencer” avrà diritto di percepire dalla società un compenso del 10% detratto dalle spese di spedizione, previa ricezione fattura, la cui liquidazione avverrà mensilmente (art. 2 Corrispettivo). L'”influencer” può usare marchi, nomi e segni distintivi della società per svolgere l’attività contrattualmente prevista (art. 5 proprietà intellettuale ed industriale). Da quanto sopra emerge che l'”influencer” svolge una vera e propria attività promozionale di vendita, e che il compenso riconosciuto è determinato dagli ordini direttamente procurati e andati buon fine dal collaboratore. L “‘influencer ” può concedere di fatto sconti al cliente attraverso il codice sconto che permette uno sconto sui prezzi di listino. Tale attività è riconducibile alla fattispecie civilistica presta dagli artt. 1742 e seguenti, del codice civile. Dal colloquio con il legale rappresentante è emerso che la (…) stipula i contratti di “testimonial” con gli atleti che sono più noti nell’ambiente sportivo, mentre i contratti di “influencer” riguardano di solito soggetti meno noti, che gravitano attorno al mondo dello sport. L ‘ispezionata ha sottoscritto contratti di sponsorizzazione e testimonial con i sigg. (…). Per quanto riguarda invece, i sigg.(…) produce copia del contratto di “influencer” che regola i rapporti. L’ispezionata non ha fornito copia dei contratti di “testimonial ” relativi a tali collaborazioni volti a dimostrare l’attività. mista “influencer”/”testimonial” di tali fornitori. Dall’esame delle fatture, di tali percipienti è emersa la durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni indagate e la stabilità dell’incarico della collaborazione come “influencer”. I sigg.(…) hanno, infatti, emesso fatture con periodicità per lo più mensile negli, anni, 2020-2021. In particolare: – il sig. (…) ha emesso nr. 24 fatture per un totale di Euro 27.846,97 nel 2020 ed Euro 23.034,63 nel 2021; – Il sig.(…) ha emesso nr. 21 fatture per un totale di Euro 2.929,27 nel 2020 ed Euro 1.837,32 nel 2021; – La sig.ra (…) ha emesso nr. 35 fatture per un totale di Euro 5.777,03 nel 2020 ed Euro 4.192,42 nel 2021; – Il sig. (…) ha emesso nr. 16 fatture per un totale di Euro 12.659,07 nel 2020 ed Euro 31.235,26 nel 2021. Le collaborazioni dei sigg.(…) son o d a ricondurre alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile. Tali collaborazioni, infatti, come si evince dalle fatture acquisite, sono state poste in essere dalle parti, sin dalla loro prima manifestazione, per la promozione di una serie indeterminata di possibili affari e non concepite, invece, per contemplare occasionali e libere iniziative del procacciatore come richiesto dall’oggetto della mera procacceria. Sono da ricondurre all ‘agenzia commerciale anche le collaborazioni dei sigg.(…) quest’ultimo solo per gli anni 2016-2017 e 2018), considerati dall’ispezionata “procacciatori d’affari “. Il convincimento della natura agenziale e della stabilità e continuità dei rapporti dei sigg.(…) trova conforto nel seguente quadro probatorio: i. La durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni indagata: – Il sig.(…) ha collaborate per la (…) dal 2018 emettendo 30 fatture provvisionali per un totale di Euro 2.098,64 nel 2018-Euro 19.340,24 nel 2019-Euro 13.783,19 nel 2020; Euro 18.820,71 nel 2021; – Il sig.(…) ha collaborato per laf dal 2019 emettendo nr. 31 fatture per un totale di Euro 15.000 nel 2019; Euro 37.795,00 nel 2020; Euro 30.000 nel 2021; – La sig.ra (…) (…) ha collaborato per laf dal 2016 e ha emesso 42 fatture dal 2016 per un totale di Euro 3.950,27 nel 2016; Euro 12.339,36 nel 2017; Euro 14.149,78 nel 2018; Euro 29.634,56 nel 2019; Euro 26.714,27 nel 2020; Euro 39.115,61; Il sig. ha collaborato per la (…) dal 2016 e ha emesso 41 fatture per attività promozionale dal 2017 per un totale di Euro 2.382,33 nel 2016; Euro 6.797,84 nel 2017; Euro 3.095,28 nel 2018; La controprestazione pattuita a fronte dell’opera promozionale prestata dai collaboratori, per conto della preponente, è costituita da una retribuzione in forma provvigionale, liquidata a cadenze periodiche perlopiù mensili. La regolarità, per archi temporali determinati, delle fatture provvigionali emesse dal collaboratore palesa una continuità programmata tra le parti e non è il frutto accidentale di prestazioni occasionali e libere; Per quanto riguarda i sigg. (…) i compensi corrisposti, sono stati assoggettati alla ritenuta d’acconto del 23% sul 50% dell’imponibile, propria dei compensi provvigionali e al pagamento della relativa ritenuta d’acconto utilizzando il Codice tributo 1040. La natura agenziale di queste intese commerciali trova ulteriore conferma nella lettura degli accordi intervenuti tra (…) e i sigg.(…) che evidenziano la comune volontà delle stesse di sentirsi reciprocamente vincolate in modo stabile e continuativo. In tali contratti, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti sono identificabili alcuni elementi fondanti richiamai dell’art. 1742 del c.c. quali: – l’incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei prodotti contrattuali per conto della preponente (premesse); – l’indicazione di una zona determinata nel quale il procacciatore svolge la sua attività promozionale (art. 1); – l’esistenza di una provvigione costante in percentuale sull’incassato riconosciuta sugli affari promossi dal collaboratore ed andati a buon fine (art. 7. Provvigioni); – è fatto obbligo al collaboratore di astenersi dall’assumere altri incarichi di vendita da ditte concorrenti (art. 3 Esclusiva) -l’impegno a visitare la clientela con la dovuta frequenza, ed informare con regolarità la preponente sulle condizioni di mercato della zona, accertare la solvibilità dei clienti ed inviare report trimestrali sulla clientela ed il mercato (art. 4 Obblighi dell’agente); – l’indicazione di un listino con i prodotti commercializzati dalla ditta ed i relativi sconti (art. 5); – il riferimento agli Accordi economici Collettivi ed agli articoli del codice civile relativi al contratto di agenzia (agii artt. 1-10-12) e del termine “agente” per riferire tali collaborazioni. Dal colloquio con il legale rappresentante è emerso che le fatture della sig.ra (…) riguardano attività promozionale svolta in Sicilia. Tuttavia la sig.ra (…) è anche cliente di (…) Gestisce anche due punti vendita di integratori a Palermo che si riferiscono alla sua ditta individuale (…) Si sono acquisite le fatture vendita del 2020 di (…) emesse nei confronti della sig.ra (…) e si sono visionati i riepilogativi dei fatturati vendita dal 2018 al 2021. E’ emerso che l’attività prevalente svolta dalla sig.ra (…) per (…) é quella di fornitore anziché quella di cliente. Per quanto riguarda, inoltre, il sig. (…) si è rilevato, che il percipiente ha indicato su alcune sue fatture provigionali la quota (…) La mandante avrebbe dovuto iscrivere il collaboratore alla (…) e versare la relativa quota (…) trattenuta all’agente. L’agente percepiva anche premi per il raggiungimento degli obiettivi di vendita (es: fati 4 del 6-2-2017), rimborsi spese (es: fatt. nr. (…) del 10-5-2017). In assenza di una lettera d’incarico scritta è utile precisare che un rapporto di agenzia può sussistere anche “di fatto” e che la mancanza di un contratto in forma scritta non è ostativa alla costituzione dello stesso, posto che tale requisito formale è richiesto dall’art. 1742, secondo comma, codice civile ad probationem e non ad substantiam, né può esonerare dagli obblighi contributivi che ne derivano. Di conseguenza, ai fini della riconducibilità del rapporto intercorrente tra le parti, non appare decisiva, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’inesistenza di un contratto di agenzia stipulato in forma scritta. Per, quanto concerne il sig. (…) si è rilevato che la zona in cui il collaboratore svolge la sua attività promozionale riguarda l’Asia ed il Medio Oriente. In relazione alla sottoponibilità dell’agenzia all’obbligo contributivo (…) infine, il verbalizzante ritiene utile precisare quanto segue: l’eccezione in merito all’esenzione di iscrizione del sig.(…) in quanto questi esercita la sua attività promozionale soltanto su mercati esteri, non può essere condivisa. Come più volte specificato dalla stessa (…) infatti, l’art. 2 del Regolamento Istituzionale dell’ente deve essere interpretato in forma estensiva. Nell’obbligo d’iscrizione richiamato dall’art. 2, già previsto dalla L. n. 12 del 1973, per gli agenti che “operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri aventi la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”, devono essere ricompresi anche gli agenti italiani operanti in zona estera, per conto di preponenti con sede o dipendenza in Italia, se residenti in I. o aventi sede in Italia, se soggetti societari. Per questi soggetti l’iscrizione e la contribuzione (…) sono obbligatorie proprio perché parte sostanziale della loro attività è pur sempre svolta in Balia, dove non a caso si producono anche gli effetti giuridici rilevanti ai fini della normativa fiscale. Al di là della mera attività promozionale, se i redditi prodotti all’estero si traducono in effetti giuridici rilevanti ai fini della normativa fiscale italiana, se su questi redditi vengono pagati in Italia imposte e tributi, se sono promossi affari utilizzando mezzi telematici dall’Italia, non si vede il motivo per il quale tali soggetti debbano essere esclusi dall’obbligo della contribuzione (…) Dalla documentazione acquisita è emerso che il sig.(…) ha la residenza in I.. Sulle sue fatture è applicata la ritenuta d’acconto quantificata sulle provvigioni pagate. L’ispezionata, quindi, è il sostituto di imposta per le somme dovute al sig.(…) Ulteriormente, dalla visione delle fatture emerge che le stesse sono pagate con bonifici su conto corrente italiano. Da ciò ne consegue che se l’agente risiede in I., ove paga le tasse, l ‘Italia è il centro dei propri interessi economici e fiscali. Pertanto il sig.(…) deve essere iscritto alla (…) Nei casi di specie, quindi, non può che ricorrere l’obbligo d’iscrizione e contribuzione (…) in ragione della durata continuativa e pluriennale dei rapporti, del pagamento delle provvigioni e di tutti gli elementi fin qui considerati, che rendono evidente un significativo e fattivo impegno da parte del collaboratore, ben diverso da quello episodico e liberamente gestibile proprio del procacciatore d’affari. Pertanto alla società viene richiesto il versamento dei contributi F.P., per i sigg.(…) per i periodi e gli importi indicati, nelle distinte che seguono nel corpo del presente verbale, aumentati delle sanzioni civili. Viene quantificato il F.I. peri rapporti attualmente in essere. I versamenti dovranno essere effettuati con le modalità ed entro i termini di cui al successivo Foglio (…). Dalla visione delle Certificazioni uniche redditi dal 2016 al 2020, dei modelli F24 cod. 1040 del 2021, inoltre, non sono emerse ulteriori collaborazioni commerciali che siano riconducibili, secondo chi scrive, per stabilità e continuità, al paradigma dell’art. 1742 del codice civile e, di conseguenza, assoggettabili a contribuzione obbligatoria (…). In particolare sono state acquisite le fatture a campione dei percipienti, identificati nelle C.U. con le causali A a cui la mandante ha corrisposto importi superiori ad Euro 5.000. Trattasi di professionisti la cui attività non è di intermediazione commerciale. In particolare: (…) Il sig.(…) è un preparatore atletico che si occupa di ricerca e sviluppo, come emerge dai contratti di Ricerca, e sviluppo sottoscritti con decorrenza dal 3-1 -2018 e dalle fatture per consulenza fomite. H rapporto del sig. (…) di natura mista negli anni dal 2016 al 2018, è stato qualificato di agenzia negli anni 2016-2017-2018, limitatamente alle sue fatture per provvigioni (ultima fattura provvigionale fatti nr. (…) del 10-12 -2018). A partire dall’anno 2018 il rapporto è stato di natura tecnica. Si è acquisita una relazione tecnica del sig.(…) relativa alla sua attività. Dal 3-1-2022 è diventato dipendente laf. (…) Con il presente verbale, poiché la ditta non ha mai provveduto all’iscrizione del propri agenti (7) (…) presso la Fondazione cosi come stabilito dagli artt. 2 e 3 del Regolamento delle Attività Istituzionali dell’ente si provvede alla quantificazione della sanzione prevista all’art. 40, del Regolamento delle Attività Istituzionali dell’ente secondo cui “il preponente che non provveda all’iscrizione dell’agente o del rapporto di agenzia ovvero non provveda alla comunicazione della cessazione del rapporto, nel rispetto dei termini e modalità di cui a U’articolo 3, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente (…)”.

Nello stesso verbale risulta, quantificata, alla data dell’11/07/2022, la somma dovuta dalla (…) nell’importo complessivo di Euro 70.264,95, di cui Euro 53.991,23 per contributi omessi al F.P., Euro 6.624,19 per versamenti omessi ai F.I. Euro 7.899,53 per sanzioni ex art. 34, comma 2, del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) ed Euro 1.750,00 per sanzioni ex art. 40 del predetto Regolamento.

Pertanto l’ispettore della (…) ha ritenuto sussistere un rapporto di agenzia tra la (…) spa e i seguenti soggetti :(…)

La società ricorrente nell’atto introduttivo ha dichiarato espressamente di “non opporsi a quanto accertato in sede ispettiva” con riferimento ai signori (…) in quanto “i due soggetti svolgono effettivamente attività di agenzia ” (pag.14 e 15 del ricorso).

La (…) nella memoria di costituzione ha dichiarato che “per il signor (…) infine, alla luce delle considerazioni svolte e degli approfondimenti effettuati dalla (…) si è ritenuto non sussistere un rapporto di agenzia, onde la relativa posizione deve essere stralciata rispetto alle richieste di pagamento per contributi e sanzioni inizialmente avanzate per la sua posizione” (pag. 20 della memoria di costituzione).

Occorre, quindi, esaminare la posizione dei rimanenti soggetti:(…)

Si osserva che ai sensi dell’art. 1742, comma 1, c.c. , “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, ver conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.

La Cassazione ha affermato da tempo che “E’ noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione profiessionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme, di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass. sez. lav. ordin. n. 16565/2020 del 31.7.2020, conforme Cass. sez. lav. sent. n.20322/2013 del 4.9.2013).

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “caratteri distintivi dell’agenzia rispetto al procacciamento di affari .. in estrema sintesi, sono da individuare nella continuità e stabilità dell’attività dell’agente e nella mancanza di vincolo di stabilità e nell’episodicità o occasonalità dell’attività di procacciatore di affari (cfr. fra le più recenti Cass. n. 22524/2021Cass. n. 801/2021Cass. 16565/2020Cass. n. 10055/2016)” (Cass. sez. lav. ordin. n. 35740 del 6.12.2022).

E ancora: “Occorre ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione profiessionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così. Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il, rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati è occasionale, ovvero di durata limitata nel, tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l’ attività promozionale stabile di conclusione di contratti…” (Cass. sez. lav. sent. n. 1856 del 1.2.2016).

La Cassazione in materia ha, altresì, precisato che il contratto di agenzia non può essere escluso valorizzando l’assenza del vincolo previsto dall’art. 1743 cod. civ., perché il diritto di esclusiva integra un elemento naturale, non essenziale, del contratto, che può essere derogato dalle parti espressamente o per facta concludentia (cfr.Cass. n. 21203/2007Cass. n. 17063/2011), e che ” l’assenza di assegnazione di una specifica zona non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia (vedi Cass. n. 18303/2007)” (Cass. sez. lav. sent. n. 10055 del 17.5.2016).

ostacolo nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano” (Cass. sez. lav. sent. n.20322 del 04/09/2013).

Pertanto, rilevato che la Cassazione ha stabilito che l’assegnazione di una specifica zona non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia, occorre evidenziare che, in ogni caso, per “zona determinata” nella quale l’incarico deve essere espletato deve intendersi non solo la zona geografica, ma anche la porzione di mercato, che nel caso dell’influencer è determinata dalla comunità dei followers che lo seguono.

E’ stato, inoltre, precisato che ” Nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contrarti, in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l’accettazione; l’attività tipica dell’agente di commercio non richiedo, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato da quest’ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purchè sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolto dall’agente nei confronti, del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione ” (Cass. sez. lav. sent. n.20453 del 02/08/2018).

Infine occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito, in materia di caratteri distintivi dell’agenzia rispetto al procacciamento di affari, che “le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alto quale il giudice del merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, purché “il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità, di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” ed il procedimento logico sia articolato ” nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli cosi isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi” ( Cass. n. 9054/2022);. “(Cass. sez. lav. ordin. n. 35740 del 6.12.2022).

Si osserva che l’introduzione di nuovi mezzi e tecniche di vendita ha rivoluzionato il modo in cui i consumatori interagiscano con i prodotti o i servizi. Web e social network, si configurano, oggi, come un nuovo ed ulteriore strumento per fare promozione attraverso gli influencer.

Com’è noto Vinfluencer è un soggetto che è in grado di influenzare le opinioni e gli atteggiamenti di altre persone, in ragione della sua reputazione e autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse.

Si tratta di figure professionali che, grazie alla loro popolarità e alla capacità di fidelizzare i propri follower, diventano strumento di comunicazione del brand influenzando (promuovendo) le scelte d’acquisto del proprio pubblico. La promozione non avviene in maniera “tradizionale” ma, con le nuove tecnologie.

In particolare, il marketing influencer è un esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni ed adeguati (Instagram, Youtube, Facebook, un blog personale, etc.).

L’influencer proprio per il molo determinante che svolge all’interno dei processi comunicativi, viene spesso incaricato dalle imprese del settore in cui esso opera, di pubblicizzare i loro prodotti, andando così a svolgere un’attività promozionale delle vendite, che viene retribuita tramite il pagamento di un compenso.

Con il contratto di influencer; quindi, l’azienda persegue lo scopo di far diventare propri clienti i followers dell’influencer.

Nel caso dell’influencer risulta del tutto irrilevante il modo attraverso il quale egli induca i suoi followers all’acquisto, non essendo necessario che si rivolga individualmente a ciascuno di loro presentando le caratteristiche del prodotto, il prezzo, sollecitandone l’acquisto, atteso che nel mondo web la promozione di prodotti viene assicurata attraverso la pubblicazione sui vari social da parte influencer di contenuti (post o stories) destinati alla platea dei propri followers.

Risulta documentalmente che la (…) spa ha sottoscritto analoghi accordi con i signori (…) nella loro qualità di “influencer”.

Occorre, quindi, verificare se 1 “influencer che svolge un’attività di promozione delle vendite dietro retribuzione di un corrispettivo, possa essere considerato agente di commercio.

Si osserva che oggetto dell’accordo stipulato tra la società ricorrente e i signori (…) di analogo tenore, è il seguente:” L’influencer dovrà promuovere per conto nostro prodotti del brand di proprietà di (…) srl sulle pagine socio media e siti web di proprietà dell’influencer, indicando nelle proprie pagine web il codice personalizzato a titolo esemplificativo (…) “(art. 1.1).

L’att. 2 dell’Accordo definisce il corrispettivo:” 2.1. Le Parti convengono che, per ogni singalo ordine Rettamente procurato e andato a buon fine. l’influencer avrà diritto di percepire dalla Società un concerno nella misura del 10% detratta delle spese di spedizione”; nel contratto del solo sig. (…) risulta aggiunto:”. 2.2 Verrà inoltre corrisposto un compenso di Euro 100,00 per agni articolo/contenuto pubblicato in rete per un massimo di 10 mensili, previa approvazione dell’Azienda. 2.3 La liquidazione del compenso avverrà mensilmente, previa ricezione fattura, relativamente al fatturato generato nel mese, con pagamento entro la terza settimana del mese successivo”.

Il successivo art. 3 indica le modalità di svolgimento dell’attività:” L’influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia, con tutta la dovuta diligenza, perizia e cura, senza alcun obbligo di attività minima né obblighi di risultati minimi”.

L’art. 7 indica la durata:”7.1. Il presente contratto entra in vigore il giorno… /1.1.2020 quanto al sig. (…) 1.2.2020 quanto ai signori (…)). si intende, a tempo, indeterminato e potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi mediante e-mail”.

Deve escludersi che nel caso di specie, con riferimento ai suindicati soggetti si sia trattato di un rapporto di procacciamento di affari del tutto episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo, trattandosi, invece, di attività riconducibile al rapporto di agenzia.

Alla luce della documentazione versata in atti ed esaminata dall’ispettore della (…) risulta una pluralità di indizi, gravi, precisi ed univoci, idonei a rimostrare nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell’agenzia di cui all’art. 1742 e ss. c.c., e cioè:

– lo scopo del contratto stipulato con l’influencer, che non è di mera propaganda ma è quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quei influencer, tanto che il follower in sede di acquisto deve inserire il codice di sconto personalizzato associato all’influencer, raggiungibile unicamente attraverso le pagine sodai dell’influencer-, pertanto ogni volta che un acquisto avviene effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer;

– la presenza di una zona determinata, che ben può essere intesa come comunità dei followers dell’influencer, che acquistano i prodotti della società mediante il codice sconto personalizzato dell’influencer;

– il vincolo di stabilità documentalmente provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione dì fatture per una serie indeterminata di affari procurati attraverso l’attività promozionale svolta sui social e siti web compensati con la percentuale stabilita in contratto; tale vincolo risulta ulteriormente confermato quanto al sig. (…) dalla ulteriore previsione di un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web;

– la durata del contratto, stipulato a tempo in determinato, nell’ottica quindi di un rapporto stabile e predeterminato.

Risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, atteso che il mercato in questione, nel mondo web, è altamente standardizzato, l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte.

Quanto al termine di preavviso previsto (15 giorni) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall’art. 1750 c.c., si osserva che la Cassazione ha chiarito che ” In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine, di preavviso, ovvero to concessione di un termine inferiore, a quello dovuto^ non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà, di porre fine ai rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)” (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).

Risulta del tutto irrilevante ai fini di causa, oltre che indimostrata, la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che l’attività di influencer svolta dai soggetti in questione non sar ebbe prevalente.

Non risulta dimostrato che il sig. (…) risiede nel Regno Unito e che pertanto (…) non avrebbe alcuna potestà impositiva nei confronti delle attività del medesimo ” (pag. 22 del ricorso).

Al riguardo si osserva che nessuna prova in tal senso emerge dalla mera indicazione nelle fatture di un indirizzo estero del sig. (…) (doc. 12 e 13 fase, ricor.), atteso peraltro che dalla visura camerale del 10.2.2023 emerge che il sig. (…) è domiciliato a Roma (doc.13 fase. conv.).

Gli evidenziati plurimi elementi, gravi, precisi ed univoci, denotano la sussistenza di un rapporto consolidato nel corso di svariati anni, non di natura episodica ed occasionale, non circoscritto a singoli affari occasionalmente segnalati, ma relativo ad una pluralità’ di affari procurati alla ricorrente dai tre influencer di cui al verbale ispettivo, i quali hanno percepito provvigioni solo al buon fine, come avviene nel rapporto di agenzia.

Pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell’agenzia di cui all’art. 1742 e ss. c.c. con riferimento ai signori (…)

Risulta, quindi, fondata la pretesa della (…) Quanto alla posizione del sig. (…) la ricorrente ha dedotto che “Il contratto con (…) dal 2019 al 2020, a cui fa riferimento l’ispettore (Doc. 24) che rimanda purtroppo alla forma del contratto di agenzia, è state usato erroneamente, dalla società, che ha adottato un facsimile scaricato da internet, ne ha cambiato il titolo e l’ha adattato, è però di tutta evidenza la non coincidenza tra quanto in esso riportato e l’effettiva prestazione di consulenza che è sempre stata retribuita secondo un fisso mensile, senza alcun riferimento a una percentuale riferibile ad attività promozionali di alcun tipo, infatti, il sig. (…) come già riportate sopra, non ha mai potuto concludere o promuovere contratti di vendita ” (pag. 29 dei ricorso).

Pertanto la ricorrente ha dedotto che è stato usato erroneamente un fac simile di un contratto di agenzia scaricato da internet, limitandosi a dedurre genericamente “la non coincidenza tra guanto in esso riportato e l’effettiva prestazione di consulenza che è sempre stata retribuita secondo un fisso mensile”.

Nessuna prova documentale ha fornito la ricorrente circa l’asserito compito che, di fatto, avrebbe sempre avuto il sig. (…)” di analizzare l mercati e di capire in quali aree potesse essere più opportuno cercare di entrare con i prodotti (…) (pag. 31 dei ricorso), limitandosi “ad affiancare ed assistere la società nei rapporti con i clienti, nei mercati di riferimento ” (pag. 29 del ricorso).

La prova per testi articolata al riguardo risulta genericamente articolata (pag. 35 e 36 del ricorso)e, pertanto, non è stata ammessa.

Quanto alla continuità e stabilità dell’incarico, si osserva che l’ispettore verbalizzante ha accertato che “il sig. (…) ha collaborate per (…) dal 2019 emettendo nr. 31 fatture per un totale di Euro 15.000 nel 2019; Euro 87.795,00 nei 2020; Euro 30.000 nei 2021”. Peraltro risulta significativa della stabilità dell’incarico la fattura n. (…) del 16.07.2020 per la quale il signor (…) ha percepito il considerevole importo di Euro. 57.795,00 a titolo di “prestazioni di intermediazione commerciale relativa dal 07/2019 al 06/2020” (doc. n. 26 (…)

Per ciò che conceme la richiesta relativa a HRR si osserva che la Cassazione ha stabilito che gli “Accordi Economici Collettivi del 17.7.1957 e del 13.10.1958 sono stati recepita rispettivamente, nel D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145 e nel D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842 ed hanno, pertanto, acquisito efficacia erga omnes” (Cass. sez. lav. sent. n. 6264 del 31.3.2016).

In merito alla quantificazione dei contributi e sanzioni dovute dalla ricorrente, quest’ultima non ha mosso alcuna specifica contestazione.

Con il verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell’11.07.2022 è stato richiesto il pagamento delle sanzioni calcolate in misura ridotta ex art. 34, comma 2, del Regolamento, ma il pagamento che giustificava tale riduzione non è stato effettuato nel termine previsto, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 34.

Il dettagliato calcolo aggiornato delle somme dovute per contributi e sanzioni, minuziosamente descritto nella memoria difensiva e nel prospetto di cui al doc. n.36) prodotto dalla convenuta, risulta effettuato nel li spetto della normativa di riferimento.

E’ infondala l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.

Invero, il termine di riferimento per il versamento dei contributi previdenziali e conseguenti sanzioni (…) è la data ultima entro la quale ricorre l’obbligo del versamento medesimo.

L’art.8, comma 3, del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali prevede che i contributi obbligatori debbano essere versati trimestralmente, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Conseguentemente, i versamenti previdenziali afferenti al II trimestre dell’anno debbono essere effettuati entro il 20 agosto dell’anno in corso.

Tale scadenza è il termine da cui far decorrere la prescrizione quinquennale, ovvero dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso si specie il versamento dei contributi afferenti al n trimestre 2017 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 20 agosto dello stesso anno, sicché il verbale di accertamento, notificato in data 11.7.2022, è stato tempestivamente notificato nel termine utile per evitare il maturare della pre scrizione.

Quanto al F.I. la prescrizione è decennale (cfr. Cass. sez. lav. orditi, n. 22523 dei 9.8.2021), termine non maturato alla data dì notifica del verbale di accertamento.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

In conseguenza, in accoglimento della domanda ri convenzionai e avanzata dalla (…) la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore della (…) sulla scorta del predetto verbale di accertamento ispettivo, del complessivo importo aggiornato di complessivi Euro 90.590,69, di cui: Euro 52.820,69 a titolo di contributi omessi al F.P.; Euro 28.185,38 a titolo di sanzioni ex art. 34 comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) Euro 1.341,66 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) sanzioni ed interessi di mora calcolati sui contributi omessi al F.P. alla data del 14.2.2023; Euro 1500,00 per sanzione ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) Euro. 6.624,19 a titolo di omessi versamenti al F.I.; Euro 118,77 a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 14.2.2023 sulle somme omesse a titolo di F.LKR.; oltre interessi legali a far data dal 15.2.2023 fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) respinge il ricorso;

2) in accoglimento della domanda ri convenzionai e condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della (…) del complessivo importo di complessivi Euro 90.590,69, di cui: Euro 52.820,69 a titolo di contributi omessi al F.P.; Euro 28.185,38 a titolo di sanzioni ex art. 34 comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) Euro 1.341,66 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del Regolamento delie Attività Istituzionali della (…) sanzioni ed interessi di mora calcolati sui contributi omessi al F.P. alla data del 14.2.2023; Euro 1500,00 per sanzione ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali della Euro.

6.624,19 a titolo di omessi versamenti al F.I.; Euro 118,77 a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 14.2.2023 sulle somme omesse a titolo di F.I.; oltre interessi legali a far1 data dal 15.2.2023 fino al saldo;

3) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.831,00 di cui Euro 4.201,00 per compensi ed Euro 630,00 per spese, oltre iva e epa.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.

Conversione del decreto legge 44/2023. Le principali novità

La Camera ha approvato il DDL di conversione del decreto-legge n. 44/2023 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” concernente numerose modifiche introdotte al testo originario del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile scorso. Di seguito vediamo alcune delle principali novità introdotte durante la prima parte dell’esame parlamentare che – lo ricordiamo – proseguirà ora in Senato.

Trattenimento in servizio dirigenti prossimi alla quiescenza

Un primo punto riguarda la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio i dirigenti in quiescenza che siano in possesso di specifiche professionalità con incarichi che possono durare sino al 31.12.2026.

Riserva nei concorsi per chi ha svolto il servizio civile

E’ inoltre prevista nei concorsi delle amministrazioni pubbliche per personale non dirigente una riserva del 15% per coloro che abbiano concluso il servizio civile senza note di demerito.

Compilazione del PIAO indicando gli addetti alla formazione

Per quanto riguarda invece la formazione del personale nel settore pubblico, nella compilazione del PIAO nella parte relativa alla formazione, le pubbliche amministrazioni dovranno specificare le risorse finanziarie utilizzate, le metodologie formative utilizzate.

E’ previsto inoltre che le pubbliche amministrazioni dovranno individuare i formatori al loro interno tra i dirigenti ed i funzionari in possesso di idonee ed utili competenze.

Scorrimento delle graduatorie

Per quanto riguarda invece le graduatorie concorsuali, sarà possibile lo scorrimento delle stesse per effettuare nuove assunzioni nella misura del 20% dei candidati collocati in graduatoria.

Concorsi domande di partecipazione

Per quanto invece riguarda i concorsi organizzati su base territoriale, non sarà più possibile presentare domande di partecipazione multiple per più profili oggetto del bando o per diversi ambiti territoriali.

Sarà inoltre possibile lo scorrimento delle graduatorie con quelle di personale risultato idoneo in ambito territoriale contiguo.

Abolizione prova orale – procedure di reclutamento

Sino al 31.12.2026, i bandi di concorso per profili non apicale potranno prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

Contratti di apprendistato nella PA

Un importante novità riguarda la possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere nel limite del 10% delle facoltà di assunzione, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale inpa.gov.it con contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi anche in deroga ai divieti posti dall’articolo 36 DLGS 165/2001.

Le procedure di reclutamento saranno basate su di una prova scritta e la valutazione di titoli e punteggi, oltre che su di una prova orale.

Contratti di formazione e lavoro nella PA

Sono inoltre previste sino al 31.12,2026, ulteriori assunzionidi giovani con contratto di formazione e lavoro nella misura del 10% delle facoltà di assunzione.

Convenzioni con le università per le assunzioni

Le assunzioni dovranno essere precedute da apposite convenzioni con le università per individuare studenti di età inferiore ai 24 anni che abbiano concluso gli esami previsti nel piano di studi.

I contratti in caso di esito positivo saranno trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Potrà inoltre essere previsto nei bandi di concorso il raddoppio del punteggio relativo al titolo di studio richiesto qualora conseguito entro i cinque anni antecedenti il concorso.

Aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici

Il periodo è esteso a 36 mesi.

Disposizioni in materia di responsabilità erariale

E’ prorogato di un anno lo scudo erariale che limita per un anno la responsabilità erariale di amministratori e dipendenti pubblici per le sole condotte poste in atto con dolo.

Esclusione del controllo concomitante della Corte dei Conti sulle attività del PNRR

L’articolo 1 comma 12 quinquies lettera b), prevede l’esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Monitoraggio delle riforme per la PA

Mediante l’articolo 2 è istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l’Osservatorio Nazionale del Lavoro Pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. L’Osservatorio assorbe le funzioni dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile e della Commissione nazionale della performance.

Per quanto riguarda gli Enti Territoriali

Articolo 3, comma 2 restano nella facoltà di assunzione dei comuni sino a 5.000 abitanti le risorse non utilizzate nel 2022.

Articolo 3, comma 3 possibilità per i Comuni che eseguono interventi per progetti PNRR di assumere personale a termine per oltre 36 mesi con termine sino al compimento dell’0pera.

Stabilizzazioni di personale

L’articolo 3 comma 5 prevede la facoltà per gli enti Territoriali di procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta del personale non dirigenziale che entro il 31.12.2026 termine del provvedimento abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione di assunzione.

Il reclutamento deve avvenire tramite procedura concorsuale.

Accesso alla Dirigenza Regioale

L’articolo 3, comma 5 ter prevede per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di procedere sino al 31 dicembre 2016 ad indire concorsi pubblici per dirigenti per una quota del 50% di personale che abbia maturato con pieno merito almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, negli uffici per la ricostruzione relativamente agli eventi sismici dal 2009 al 2017.

Superamento del precariato nella PA

Un ulteriore misura di stabilizzazione è prevista dall’articolo 20 che permette l’assunzione sino al 31.12.2023 di personale non dirigente a favore di coloro che a far tempo dall’entrata in vigore della legge 124/2015 abbiano lavorato con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni e servizi associati e sia stato a tale scopo reclutato mediante concorso.

Disposizioni in materia di vice segretari comunali

L’articolo 3, comma 6 quater estende da 24 a 36 mesi nei piccoli comuni la possibilità di affidare temporaneamente la funzione di vice segretario ad un funzionario di ruolo del Comune in servizio da almeno 2 anni ed in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per segretario comunale.

Fabio Petracci

Aree professionali. Differenze tra progressione ordinaria e progressione transitoria del CCNL 16.11.2022

Il CCNL ai fini dell’inquadramento nelle aree professionali prevede due diverse tipologie di procedure. La prima è quella straordinaria che avviene all’entrata in vigore del nuovo CCNL ed è disciplinata dall’articolo 15 del medesimo CCNL come procedura ordinaria. La seconda invece è disciplinata dal precedente articolo 13 come norma di prima applicazione.

Esamineremo dapprima la procedura ordinaria con il testo dell’articolo 15 che la prevede:

Art. 15 Progressioni tra le aree

 Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:  – sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; – sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; – sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; – sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.

Art. 13 Quale norma di prima appicazione

Art. 13 Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

  1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
  2. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.
  3. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione.
  4. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.
  5. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
  6. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

 Su tale base, valutiamo le differenze tra le due procedure di inquadramento.

La procedura transitoria fa riferimento alla tabella C di corrispondenza allegata al CCNL
Dall’esame della stessa sono indicati requisiti quali esperienza e titolo di studio. Per quest’ultimo aspetto, si fa riferimento anche al possesso di un titolo di studio inferiore rispetto a quello ordinariamente previsto per la qualifica, privilegiandosi invece la durata dell’esperienza. Dunque la differenza sta nei requisiti selettivi adottati, con prevalenza del fattore esperienza.
Inoltre per la procedura transitoria è necessario il previo confronto con le associazioni sindacali.

Elementi comuni alle due procedure di accesso all’area sono da individuarsi nell’esistenza di un bando, un’istanza di ammissione alla procedura di avanzamento ed una fase di istruttoria per valutare la sussistenza dei requisiti.

Fabio Petracci

 

 

Il preposto. Una nuova figura di responsabile operativo della sicurezza

Con la legge 215/2021 è stato convertito in legge il DL 146/2021 mirato al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le norme rilevanti in materia, l’articolo 13 del decreto legge apporta numerose modifiche al DLGS 81/2008

A modifica dell’articolo 18 di quest’ultima disposizione di legge, è posta a carico dei datori di lavoro la formale individuazione della figura del preposto in ambito aziendale per l’effettuazione della concreta attività di vigilanza, mediante una specifica figura professionale cui la legge riconosce un particolare trattamento economico e normativo demandato ai contratti ed agli accordi collettivi di settore.

Andranno quindi adeguatamente chiariti l’ambito e le modalità di applicazione di tale normativa.

I primi obblighi che balzano all’attenzione sono quello della nomina formale di un preposto cui dovrà far seguito un incremento stipendiale in ragione delle maggiori responsabilità attribuite dalla legge.

Sul punto, andrebbero individuati i casi in cui si rende necessaria ed inderogabile la nomina del preposto. Un tanto potrebbe anche essere chiarito senza ulteriori interventi normativi nel documento di valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda l’obbligo di integrazione retributiva, va notato che con la nuova previsione di legge si ampliano le competenze di questa nuova figura professionale cui dovrebbe corrispondere una diversa declaratoria contrattuale. Per quanto riguarda i nuovi compiti attribuiti al preposto, gli è conferito il potere di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza.

Quindi un potere decisionale autonomo ed immediato destinato ad influire, come già rilevato, sulla declaratoria professionale nel contratto.

Nella sostanza l’intera vigilanza comportamentale è ora attribuita ad una figura ben individuata come quella del preposto.

Rilevante diviene questa previsione nel caso di appalto, laddove l’articolo 36 del Testo Unico sulla Sicurezza è integrato prevedendo un’integrazione che stabilisce la nomina del preposto e la comunicazione al committente anche in caso di affidamento di lavori in appalto.

Fabio Petracci

CONVEGNO – Quadri e Alte Professionalità nel Pubblico Impiego (meritocrazia e professionalità)

Il convegno, organizzato da CIU UNIONQUADRI, si terrà giovedì 10 marzo 2022 dalle ore 14:30 alle 17:30 a Roma presso il Parlamentino del CNEL, viale David Lubin n.2, (scarica la locandina) prevederà al termine di lavori una tavola rotonda moderata dall’avv. Fabio Petracci Presidente del Centro Studi Corrado Rossitto.

Contestualmente, in orario da programmarsi, si terrà pure una riunione del Centro Studi Corrado Rossitto.

Per i soci e consulenti del Centro Studi Corrado Rossitto che provengono da fuori Roma, CIU Unionquadri troverà una sistemazione presso un hotel di propria fiducia e rimborserà le spese del viaggio. Per fruire dell’agevolazione, sarà necessario comunicare la propria adesione entro la giornata del 4 marzo, telefonando dalle 9.00 alle 16.00 allo 06 320 04 27 oppure al 392 572 04 35, chiedendo della signora Zaira Odicino.

CASSAZIONE – Quando è legittimo il licenziamento per impossibilità di destinare il lavoratore a mansioni diverse.

Cassazione Civile 01386/22

Una lavoratrice addetta a mansioni di arredatrice era licenziata per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione della sua posizione lavorativa attuata dall’azienda prima che ne avvenisse il fallimento.

Il Tribunale fallimentare di Roma sul presupposto che in sede conciliativa il datore di lavoro aveva offerto alla lavoratrice occupazione con l’inferiore mansione di addetta alle vendite, che quest’ultima non aveva accettato, rispinge la domanda volta ad ottenere l’insinuazione nel passivo del risarcimento per il licenziamento illegittimo.

La Corte di Cassazione adita dalla lavoratrice decide invece diversamente.

Il giudice di legittimità sostiene come competa al datore di lavoro la prova dell’impossibilità di occupare diversamente il lavoratore.

Nel caso di specie, ritiene la Corte, la sentenza del Tribunale si è basata esclusivamente su di un fatto accaduto dopo il recesso e comunque senza fosse stata fornita la prova dei fatti su cui si basava la pretesa incollocabilità della lavoratrice.

Avvocato Fabio Petracci.

Siglata l’intesa precontrattuale nel Pubblico Impiego: cambiamenti per inquadramenti e carriere.

Un passo verso la meritocrazia.
In data 21 dicembre, è stata sottoscritta la preintesa contrattuale tra ARAN ed associazioni sindacali cui a breve farà seguito il nuovo contratto collettivo per le Funzioni Centrali delle Amministrazioni statali.
Il contratto è espressamente definito dalle parti come uno strumento efficace ed innovativo di gestione del personale per incentivarne lo sviluppo professionale.
Professionalità e meritocrazia sono state del resto le mete del Ministro Brunetta anche nelle precedenti riforme che non sempre hanno raggiunto lo scopo anche a causa della complessità dei meccanismi premiali.
Per queste ragioni la parte dedicata all’inquadramento ed alle progressioni di carriera è stata ampliamente modificata.
Le modifiche all’attuale inquadramento professionale.
Il precedente inquadramento limitato a tre aree e concentrato principalmente nell’area B e C ha subito un interessante mutamento.
Sono state eliminate le tre aree contraddistinte da un semplice numero e ne sono state introdotte 4 contraddistinte da un indicazione professionale.
L’area base è quella degli operatori caratterizzata da mansioni semplici e da una scolarità corrispondente alla scuola dell’obbligo.
L’area successiva è invece quella degli assistenti dove è previsto un livello di mansioni di media difficoltà ed una scolarità corrispondente al livello di scuola superiore.
La terza area è quella dei funzionari con compiti direttivi e professionalità superiore per il cui ingresso è prevista almeno la laurea breve.
Va notato che l’accesso in base al titolo di studio può essere sostituito da un periodo prefissato di permanenza nell’area inferiore.
L’ipotesi contrattuale riguarda pure le progressioni orizzontali che saranno impostate con criteri di anzianità uniti a criteri meritocratici. Le progressioni orizzontali rivestiranno esclusivamente valenza economica.
L’area delle Elevate Professionalità.
La vera novità è però data dall’istituzione di una quarta area definita delle elevate professionalità.
In quest’ambito dovrebbe trovare collocazione il fulcro delle professionalità del personale non dirigente.
L’intesa precontrattuale inoltre prevede conformemente a quanto già stabilito dalla legge 80/2021 la possibilità di transito meritocratico tramite procedura valutativa e non concorso per il passaggio all’area superiore.
Notiamo inoltre come le posizioni organizzative siano previste per la sola area dei funzionari, nel mentre nell’ambito della quarta area, sarà prevista l’attribuzione generale di incarichi, come accade per la dirigenza.
Sicuramente si tratta di un passo in più per le alte professionalità nel pubblico impiego e speriamo sia un passo verso la meritocrazia.
E’ previsto un periodo transitorio per l’attuazione del nuovo inquadramento.
All’ipotesi contrattuale è allegata la tabella 2 che stabilisce la corrispondenza tra il vecchio inquadramento ed il nuovo.
Particolare significativo è il fatto che tale corrispondenza non è attuata per quarta area delle elevate professionalità, dove saranno attuati criteri marcatamente meritocratici.
Va ricordato che è la legge 80/2021 a prevedere l’esistenza di un’apposita area delle alte professionalità e che quindi detto sistema di inquadramento dovrà trovare applicazione a tutti i settori del pubblico impiego, ivi compresi sanità ed enti locali, con eccezione della scuola.
Fabio Petracci

Quadri lavoratori bancari a rischio dequalificazione

Dequalificazione, equivalenza di mansioni, fungibilità. Il caso dei quadri bancari.

 

Il Jobs Act e l’equivalenza delle mansioni.

L’articolo 3 del DLGS 81/2015 (Jobs Act) introduce delle rilevanti modifiche all’articolo 2103 del codice civile.

In primo luogo esso amplia il potere del datore di lavoro di mutare la prestazione del lavoratore, introducendo un concetto di equivalenza esteso a tutte le mansioni appartenenti alla medesima categoria contrattuale o livello di appartenenza del lavoratore.

L’articolo 1 della legge 183/2010 (legge delega che ha dato luogo al DLGS 81/2015) aveva in effetti previsto la revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione o conversione aziendale, senza peraltro prevedere ulteriori interventi sulla disciplina dell’equivalenza, donde se ne potrebbe trarre argomento per eccepire un eccesso di delega in relazione all’articolo 76 della Costituzione. (Sul Punto Amendola, La disciplina delle mansioni DLGS 81/2015).

Scompare quindi il concetto di equivalenza delle mansioni che sino ad allora aveva costituito il criterio cardine nel valutare la dequalificazione.

L’area delle mansioni esigibili era quindi ampliata al livello di inquadramento ricavabile dalla contrattazione collettiva vigente.

A questo punto la valutazione dell’equivalenza di mansioni non è più affidata al giudice, ma alla contrattazione collettiva.

La ricaduta sull’inquadramento professionale dei quadri degli istituti di credito.

Tenuto conto di un tanto, verificheremo l’applicazione della nuova normativa in tema di mansioni proprio nell’ambito del lavoro bancario dove la contrattazione collettiva aveva già esteso, come vedremo, il concetto di equivalenza non solo tra diverse mansioni, ma pure tra diversi e sovrapposti livelli di inquadramento e dove tra l’altro, la specificità tecnica delle mansioni e dei profili professionali, rischia di creare rilevanti vuoti nella valutazione dell’equivalenza su base contrattuale. (si pensi ad un esperto di comunicazione assunto da una banca con un livello apicale).

Va anche considerato che l’intervento legislativo in esame si sovrappone ad inquadramenti contrattuali determinati dalle parti in considerazione della precedente normativa che considerava l’equivalenza di mansioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipicità dell’inquadramento nel settore bancario per quanto riguarda il personale con funzioni direttive affonda le proprie radici nel passato con l’emergere della categoria dei funzionari citata nella convenzione bancaria del 1927 che ampliava e ridefiniva i ruoli professionali del personale impiegatizio, affidando ai funzionari le più elevate mansioni di rappresentanza e di posizione gerarchica.

Dal funzionario al quadro del credito.

Questa nuova categoria si interponeva in una posizione intermedia tra la dirigenza e l’area impiegatizia.

La figura del funzionario ebbe a comparire nella contrattazione collettiva di settore sino al 1999, tenendo presente che nel 1974 le qualifiche di dirigente e di funzionario confluirono in un unico contratto collettivo.

Allorquando con la legge 190/85, a modifica dell’articolo 2095 del codice civile, venne istituita la categoria dei quadri, essa non ebbe immediati riflessi nell’ambito bancario dove all’apice del personale impiegatizio rimaneva la categoria dei funzionari.

Un tanto era ribadito nel protocollo d’intesa del 12 dicembre 1985 che stabiliva la convivenza con diversi contratti della categoria dei quadri con quella dei funzionari.

Infatti, il CCNL 30 aprile 1987 inseriva la categoria dei quadri nell’ambito del contratto degli impiegati, dei commessi e degli ausiliari, nel mentre il personale direttivo vero e proprio continuava ad essere inserito nell’ambito della contrattazione dei funzionari e dei dirigenti.

Era così adottata per i quadri la declaratoria che definiva questi ultimi come personale che in posizione superiore agli impiegati con il grado di capo ufficio era incaricato di mansioni di particolare responsabilità sul piano gerarchico o funzionale. La categoria si articolava in quadri e quadri con grado denominati quadri super.

Fu invece negli anni 90, allorquando per gli istituti bancari si profilavano importanti riorganizzazioni che maturò la decisione di riorganizzare l’inquadramento del personale.

Alla fine, il CCNL 11 luglio 1999 eliminava la tradizionale partizione tra contratto del personale direttivo e del personale non direttivo ed adottava un contratto unico per i quadri direttivi e le restanti aree professionali.

Si voleva così realizzare un sostanziale contenimento del costo del lavoro che potesse garantire la competitività degli istituti di credito italiani con quelli europei.

Fu quindi con l’accordo quadro del 28 febbraio 1998 che venne definita la nuova categoria dei quadri direttivi che andava a comprendere e ad assorbire quella dei funzionari.

Si stabiliva così che la nuova categoria dei quadri direttivi sarebbe stata articolata in quattro livelli retributivi.

In sede di prima applicazione, vennero inseriti nel primo e nel secondo livello i lavoratori già collocati nell’area quadri, nel mentre erano inseriti nel livello terzo e quarto i funzionari che non erano contestualmente passati alla categoria dirigenziale.

La situazione attuale appiattimento e fungibilità.

Si arrivò così a quella che può a tutt’oggi definirsi come la situazione d’inquadramento attuale.

Il contratto collettivo definisce quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni.

Di seguito, il medesimo contratto indica le singole declaratorie professionali cui va attribuita la qualifica di quadro.

A sua volta, l’area quadri è suddivisa in n.4 aree retributive cui sono ricondotte le seguenti declaratorie professionali:

 

1° livello retributivo Sono compresi in questo livello retributivo: il personale di elevata professionalità che, adibito a mansioni di consulenza qualificata nel campo finanziario e dello sviluppo, esplica la sua attività con autonomia di decisione, in via continuativa, nell’ambito delle direttivi ricevute; il personale di elevata professionalità che, adibito a mansioni altamente specializzate nel campo del servizio estero-merci, esplica la sua attività con autonomia di decisione, in via continuativa, nell’ambito delle direttive ricevute.

 2° livello retributivo E’ compreso in questo livello retributivo il personale individuato attraverso i profili professionali del 1° livello retributivo preposto ad unità operativa complessa.

3° livello retributivo Sono compresi in questo livello retributivo: il responsabile della funzione contabile, preposto ad unità operativa complessa all’uopo costituita, che in autonomia e con poteri di firma risponde del sistema, delle scritture e delle risultanze contabili, predispone organicamente gli elementi del bilancio consuntivo a fini civili e fiscali, predispone organicamente gli elementi del bilancio preventivo e controlla l’andamento delle risultanze contabili dei singoli servizi rispetto al bilancio di previsione approvato, provvede agli adempimenti fiscali, provvede alle segnalazioni di Vigilanza, assicura il rispetto di norme, prescrizioni e deliberazioni per tutto quanto concerne l’attività contabile;

 il responsabile della segreteria fidi, preposto ad unità operativa complessa all’uopo costituita, che in autonomia e con poteri di firma risponde della raccolta e della istruttoria delle domande di fido formulando al termine pareri scritti, risponde del perfezionamento della concessione dei fidi e delle relative garanzie, risponde della tenuta del LIBRO FIDI, controlla l’aggiornamento, le scadenze ed i rinnovi degli affidamenti e delle garanzie, rileva organicamente le posizioni a rischio, risponde del sistema delle informazioni alla Centrale dei Rischi, assicura il rispetto di norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti sulle materie trattate; il responsabile dell’ispettorato interno, preposto ed unità operativa complessa all’uopo costituita, che in autonomia e con le funzioni previste dalle istruzioni di Vigilanza, controlla, sulla base di regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, il corretto andamento di tutti i settori aziendali (organizzazione periferica e servizi centrali), secondo norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti per detti settori);

il responsabile della organizzazione, preposto ad unità operativa complessa all’uopo costituita, che in autonomia, sulla base di direttive generali, cura organicamente l’analisi e la soluzione dei problemi organizzativi e funzionali dell’azienda, in termini attuali e di sviluppo; al fine esamina e pianifica, compiutamente, le esigenze di struttura, le dotazioni necessarie (macchine ed impianti), i procedimenti di lavoro, le esigenze di organico, l’impiego e la formazione del personale; assicura il rispetto di norme, prescrizioni e deliberazioni nella soluzione dei problemi trattati; il responsabile di centro di elaborazione dati, preposto ad unità operativa con organizzazione ed apparecchiature complesse, che di fatto provveda, compiutamente, ad analisi, programmazione ed elaborazione dei dati necessari per tutte le esigenze aziendali, in completa autonomia; assicura il rispetto di norme, prescrizioni e delibere di sicurezza; il responsabile della tesoreria, preposto ad unità operativa complessa all’uopo costituita, che in autonomia e con poteri di firma, sulla base di direttive generali, gestisce organicamente le liquidità aziendali, al fine seguendo compiutamente l’andamento dei mercati ed intrattenendo rapporti con operatori monetari e finanziari: fornisce organicamente indirizzi, informazioni e consulenza all’ufficio titoli; assicura il rispetto di norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti per l’impiego delle liquidità aziendali; ¾ il responsabile dell’area legale, preposto ad unità operativa complessa all’uopo costituita, che con autonomia e con poteri di firma presta consulenza ed assistenza legale, per gli affari ed i problemi di tutti i settori aziendali, e gestisce il recupero dei crediti e le altre controversie aziendali, direttamente in fase stragiudiziale, tramite professionisti esterni in fase giudiziaria; cura organicamente l’informazione dei settori tecnici ed amministrativi dell’azienda, per quanto riguarda gli aspetti legali delle rispettive attività, assicura il rispetto dell’ordinamento societario. Vanno altresì inquadrati nel 3° livello retributivo i prestatori di lavoro che, presso le Federazioni locali, assumono posizioni di responsabile dell’area legale e/o sindacale o di responsabile dell’area di assistenza tecnica e/o revisione, con preposizione ed unità operativa complessa, al fine forniscono, in autonomia, sulla base di direttive generali, alla Federazione di appartenenza ed alle Casse aderenti, consulenza ed assistenza, su tutti i problemi dell’area presenti nel settore credito, nonché per la revisione effettuano controlli, pianificati e d’urgenza, assicurano completa conoscenza di norme, prescrizioni e delibere d’ordine generale e/o collettivo relative alla propria aerea.

4° livello retributivo E’ compreso in questo livello retributivo: − il personale individuato attraverso i profili professionali del 3° livello retributivo responsabile di strutture ovvero di unità funzionali con un numero di addetti superiore a 12; − il vice direttore di azienda da intendersi non il sostituto del direttore durante le assenze e/o colui che, occasionalmente, è coadiutore dello stesso, ma colui il quale partecipa quotidianamente alla direzione aziendale mediante ripartizione dei compiti direttivi sulla base di apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salva sempre la sovrintendenza su tutto del direttore. Il personale con incarico di vice direzione di azienda inquadrato nel 3° livello retributivo viene collocato nel 4° livello retributivo.

Dunque, ci troviamo di fronte ad un assetto contrattuale ad alta flessibilità sorto sulla base proprio di questa specifica esigenza e rafforzato in tal senso da ulteriori previsioni pattizie.

La contrattazione collettiva infatti, ha introdotto apposite clausole che permettono una certa mobilità tra i diversi livelli dell’area quadri.

L’articolo 83 del CCNL prevede espressamente che:

Di seguito però in ragione di ciò nell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 fu stabilito che, per il periodo di vigenza del contratto stesso (e cioè fino al 30 giugno 2014, poi prorogato dal contratto del 2015 e, a quanto consta, non riprodotta in quello del 2019), «la piena fungibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi viene estesa tra il primo ed il quarto livello retributivo». Allo stato, questa disposizione contrattuale non risulterebbe più vigente in quanto le organizzazioni sindacali non hanno voluto sottoscriverne il rinnovo.

Obiettivi per il futuro.

Ci si chiede a questo punto se la flessibilità di mansioni adottata allorquando vigeva il principio limitativo di equivalenza, non comporti oggi un eccessivo margine d’azione per il datore di lavoro nell’ambito di un’area quadri che sino a poco tempo fa condivideva il proprio contratto con quello della dirigenza.

In pratica, le nuove disposizioni di legge riconducibili al DLGS 81/2015 pur avendo superato il concetto di equivalenza, impedirebbero comunque la mobilità tra i diversi livelli di una già ampia area quadri, nel mentre la contrattazione collettiva è idonea addirittura a superare questo tenue limite.

Si rende forse sul punto necessaria un’attenta revisione delle norme contrattuali.

Fabio Petracci