Cassazione Sezione Lavoro , sentenza n.14198 del 24.5.2021. Licenziamento collettivo – violazione dei criteri di scelta – Interesse ad agire – necessità – il lavoratore deve dimostrare che qualora fosse stato adottato un criterio corretto, non si sarebbe pervenuti al suo licenziamento –
La Corte di Cassazione di fronte all’effettiva violazione dei canoni di scelta dei lavoratori da licenziare, ha ritenuto che, in caso di violazione dei criteri di scelta, l’annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, bensì solo da chi non sarebbe stato ricompreso nella platea dei destinatari dell’atto espulsivo ove la violazione non fosse stata realizzata. Ciò perché l’azione di annullamento, a differenza di quella di nullità, presuppone un interesse qualificato e richiede che il vizio abbia avuto incidenza determinante nell’adozione dell’atto contestato.
La decisione appare in linea con precedenti decisioni di cui la più recente Cassazione Sezione Lavoro 10.12.2020 n.9828 che ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse, il motivo di impugnazione con il quale era dedotta la violazione di norme giuridiche prive di qualsivoglia influenza in relazione alle domande proposte.
Nello specifico, la Corte riteneva come l’invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta rientrava nel novero delle annullabilità ex articolo 1441 del codice civile comma 1 e non in quello delle nullità, per cui, l’azione per l’annullamento può essere proposta non da chiunque, ma soltanto da coloro che abbiano subito un pregiudizio diretto in ragione della violazione.
Dello stesso tenore, la precedente Cassazione 1.12.2016 n.24558 che censurava una decisione del giudice di merito il quale di fronte ad una violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, aveva escluso l’applicazione della cosiddetta “prova” di resistenza, argomentando per la connotazione pubblicistica della legislazione in materia.
La decisione si fonda sulla diversità degli istituti della nullità (articolo 1421 del codice civile) dove l’azione di nullità compete a chiunque vi abbia interesse, e di annullamento la cui legittimazione ad agire (articolo 1441 compete esclusivamente a chi sia previsto dalla legge titolare dell’interesse ad agire.
Fabio Petracci.