CASSAZIONE – Non è valida la conciliazione in sede sindacale stipulata presso la sede aziendale.

Lo afferma la Cassazione Sezione Lavoro con la pronuncia n.10065 del 15.4.2024.

Nel caso di specie, il lavoratore e il datore di lavoro avevano sottoscritto un accordo per la riduzione stipendiale in base all’articolo 2103 del codice civile, siccome novellato dall’articolo 3 DLGS 81/2015, in sede aziendale, ripromettendosi poi di formalizzarlo nelle sedi indicate dalla legge.

L’articolo 2103 nel testo attuale richiama per la validità dello stesso la necessità che esso avvenga nelle sedi dell’articolo 2113 quarto comma o innanzi alle Commissioni di Certificazione.

L’articolo 2113 al quarto comma richiama a sua volta l’articolo 185 del codice di procedura civile riferito alla conciliazione in sede giudiziale e quindi, il riferimento va all’articolo 410 del codice di procedura con il riferimento al tentativo di conciliazione che può precedere l’avvio del contenzioso giudiziale, e quindi sempre l’articolo 2113 fa menzione dell’  412 ter del codice di procedura civile che stabilisce: “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.”

L’articolo 412 quater prevede poi, sempre richiamato dall’articolo 2113 del codice civile l’ipotesi della procedura di conciliazione ed arbitrato nell’ambito della quale si possono formulare valide transazioni in tema di lavoro.

Il ragionamento esposto nell’ordinanza della Suprema Corte non va quindi inteso siccome ristretto esclusivamente alla censura della sede topografica per la stipula di una valida conciliazione, ma in qualche modo richiama la formazione della volontà delle parti che in quello che può essere definito un preaccordo, pur raggiungendo l’accordo transattivo nella sede aziendale, si erano riproposte di formalizzare l’accordo medesimo nelle cosiddette “sedi protette” indicate dalla legge. In nessun naso, però, ha sostenuto la Cassazione la sede aziendale può considerarsi come sede protetta.

Dunque due sono i motivi in base ai quali la Cassazione ha confermato la sentenza appellata.

Il primo è la mancata formalizzazione del preaccordo ed il secondo anche di conseguenza la mancata individuazione anche in senso letterale e materiale della sede sindacale.

Fabio Petracci