CASSAZIONE – Licenziamento illegittimo se le contestazioni sono tratte dal telepass in uso al dipendente.

Illegittimo il licenziamento, se le contestazioni sono tratte dal telepass in uso al dipendente e se manca la previa informativa circa il possibile uso disciplinare dell’apparato ed il giustificato sospetto circa la commissione di illeciti.

Cassazione Sezione Lavoro 3.6.2024 n.15391

Il datore di lavoro non può procedere ad irrogare un licenziamento disciplinare sulla base delle mere risultanze del telepass, senza allegare prima e provare le circostanze che lo hanno spinto ad attivare il controllo mediante l’apparato tecnologico in dotazione al proprio dipendente.

Il telepass apposto sull’autovettura aziendale deve considerarsi un controllo tecnologico finalizzato alla tutela dei beni aziendali e solo a seguito di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, possono dar luogo a controlli disciplinari.

Quindi, la legittimità dei controlli ed. difensivi in senso stretto presuppone il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più dipendenti, ed è stato, quindi, specificato che spetta al datore di lavoro l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 L. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento (Cass., sez. lav., 26.6.2023, n. 18168).

Ritiene quindi la Cassazione come la società non abbia fornito la prova di aver rispettato gli adempimenti indicati” all’articolo 4 della legge 300/70 , non avendo fornito nella corrispondenza e nell’informativa intercorsa con il dipendente alcun  riferimento al telepass sistemato sull’autovettura in dotazione al A.A.

Appare quindi chiaro come l’azienda non abbia rispettato la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970, facendone discendere l’inutilizzabilità dei dati attinti attraverso tale apparecchio che consegue al non aver assolto l’obbligo di adeguata informazione del lavoratore ivi sancito.

Ne deriva che i dati provenienti da apparecchiature telefoniche in dotazione al lavoratore non possono essere utilizzati per un controllo generico della protezione.

Il loro utilizzo principale è finalizzato alla protezione del patrimonio aziendale.

Il controllo di natura disciplinare può scattare esclusivamente previa informativa di tale eventualità ed a fronte di giustificato e dimostrabile sospetto circa la commissione di illeciti.