Autista di linea urbana, sussiste la giusta causa di licenziamento grave a seguito di condanna per reati in ambito familiare

Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n.31866 depositata 11 dicembre 2024.

Condotta extra lavorativa del dipendente – rilievo ai fini del licenziamento – rilievo sugli oneri accessori alla prestazione – sussiste ove la condotta del lavoratore appaia idonea a ledere la fiduciarietà del rapporto in relazione a condotte ed aspettative connesse alla prestazione.

Un autista di linea urbana di Milano era condannato a due anni e sei mesi di reclusione per reati (di violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali).

L’azienda datrice di lavoro ne provvedeva al licenziamento motivando come l’autore di simili reati, quale conducente di autobus, potesse ritenersi a rischio di mancanza di autocontrollo e rispetto nei confronti degli utenti.

Il Tribunale di Milano e successivamente la Corte d’Appello riconoscevano la legittimità del licenziamento.

La Suprema Corte quale giudice di ultima istanza.

Ha ritenuto la Cassazione in linea di principio come  la condotta illecita extralavorativa sia suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva (Cass. n. 267 del 2024n. 28368 del 2021n. 16268 del 2015).

Quindi, ne ha dedotto la Corte come sia certamente sussumibile nella nozione legale di giusta causa di licenziamento una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche, bensì abituali, specie ove le mansioni del lavoratore, incaricato di pubblico servizio come il conducente di autobus, comportino costante contatto col pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e capacità di autocontrollo.

Fabio Petracci