Accesso alla posta elettronica del lavoratore dipendente

Provvedimento n.472 del 17 luglio 2024 del Garante per la Privacy.

Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore, né può utilizzare un software per conservare copia dei messaggi o dei log di accesso.

Ha ritenuto il Garante che tale condotta del datore di lavoro costituisca un’illecita attività di controllo.

Un agente di commercio aveva presentato un reclamo al Garante esponendo che la società mandante, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica dell’agente ed aveva quindi utilizzato i dati in un contenzioso giudiziario.

L’ Autorità Garante ha ritenuto come la condotta segnalata andasse a violare tanto la normativa inerente la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione (articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c e d del GDPR).

Sotto questo aspetto, il Garante ha ribadito come anche nell’ambito del rapporto di lavoro, sussistano per il titolare dei precisi limiti nel trattamento dei dati  finalizzati alla gestione del rapporto di lavoro, alla pertinenza degli stessi, e contenuti in un arco di tempo limitato allo scopo.

Il garante inoltre ha rilevato nella condotta posta in essere dall’azienda anche la violazione delle normative atte a limitare l’attività di controllo sui lavoratori ed in particolare dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori richiamato anche dal GDPR in quanto il software consentiva di realizzare un controllo sull’attività lavorativa.

In proposito, notava il garante come la società non avesse attuato le procedure di garanzia indicate dall’articolo 4 legge 300/70.

Ha inoltre rilevato il garante come il datore di lavoro che prevede di poter accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori in caso di assenza e di necessità di continuità dell’attività aziendale, avrebbe dovuto essere oggetto di informativa indicando il termine di conservazione dei dati personali, nonché la possibilità di backup e la conservazione del relativo contenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di agente di commercio, lo Statuto dei Lavoratori non dovrebbe trovare automatica applicazione ai rapporti di lavoro non caratterizzati da subordinazione.

Esso infatti è stato concepito principalmente per la tutela dei lavoratori subordinati

Tuttavia, alcune delle sue disposizioni possono essere applicate anche ai lavoratori parasubordinati, sebbene in modo limitato e a seconda delle specificità contrattuali e normative.

Normalmente a quest’ultima categoria di lavoratori le previsioni dello Statuto dei Lavoratori si applicano allorquando la tutela si concili con la natura del rapporto o sussista un richiamo alle norme statutarie in altre leggi o nel contratto.

Nel caso di specie, il GDPR fa espresso richiamo all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In ogni caso, per attivare almeno alcune delle previsioni previste dallo Statuto dei Lavoratori, le prestazioni rese dovranno avere natura prevalentemente personale atte a richiedere il bilanciamento con i diritti posti a fondamentale tutela della persona umana.

In tal modo risulterebbero agevolmente applicabili le previsioni di cui al titolo primo dello Statuto che richiamano i principi inerenti alla dignità del lavoratore.

Fabio Petracci