Tutela cautelare per il whistleblower
Il decreto 24/2023 è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n.231/2001.
Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17/12/2023.
Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
Ma si verificano alcune prime pronunce rilevanti, come quella del Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2023, seppure in sede cautelare.
La vicenda riguarda un addetto alla security aziendale che aveva presentato, prima informalmente e poi formalmente, una moltitudine di segnalazioni agli organi di controllo e di garanzia della società nonché al sindaco di Milano in relazione alla vicenda, poi divenuta di pubblico dominio, dei “biglietti clonati”, vale a dire il sistema creato da alcuni dipendenti infedeli di per generare e vendere “in nero” biglietti e abbonamenti non registrati dai sistemi informatici e, dunque, nemmeno contabilizzati con la correlativa perdita di somme ingentissime.
Successivamente, il ricorrente era oggetto di vari procedimenti disciplinari che determinavano anche la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione.
Il giudice, tuttavia, ha ritenuto inapplicabile il D.Lgs. n. 24/2023, visto il chiaro disposto dell’art. 24 comma 1 ai sensi del quale: “1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023” ritenendo infatti che, nel caso di specie non trovasse applicazione il principio “tempus regit actum” – posto che la stessa disposizione in commento chiarisce a partire da quale momento “segnalazioni” e “denunce” (dunque, non procedimenti) saranno sussumibili alla sua disciplina.
Dopo approfondita valutazione, il Tribunale ha comunque ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ha pertanto ordinato alla società datrice di lavoro di sospendere le delibere, con immediata reintegra in servizio del ricorrente e condanna della società datrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare.