Nuove regole per il lavoro degli sportivi professionisti e dilettanti
La nuova normativa
Il primo gennaio 2023, entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nel DLGS n.163/2022 che apportano una globale riforma alla normativa sportiva italiana modificando il recente DLGS 36/2021 nel senso di semplificarne la normativa e di prendere in esame l’aspetto concernente il lavoro sportivo dilettantistico.
Il campo di applicazione
In tal senso, l’articolo 25 del DLGS n.36/2021 (campo di applicazione della legge) viene notevolmente ampliato nel suo contenuto.
La nuova versione siccome modificata dal DLGS 163/2022 estende tale nozione oltre agli atleti ed agli allenatori che svolgono attività sportiva dietro un corrispettivo, ad ogni tesserato che svolge attività correlate a quelle sportive con eccezione dell’attività amministrativa.
E’ ribadito il principio di dignità dei lavoratori sportivi e la specificità dell’attività sportiva.
E’ ammessa inoltre la prestazione di attività sportiva mediante rapporto di lavoro subordinato o anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Lavoro nell’ambito della PA e lavoro sportivo
E’ prevista inoltre la compatibilità tra l’attività di lavoro sportivo ed il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione svolto fuori dall’orario di lavoro, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
La parziale applicazione delle regole del lavoro subordinato
Il successivo articolo 26 Disciplina del rapporto di lavoro sportivo assoggetta il rapporto di lavoro sportivo alle regole del lavoro subordinato con esclusione di un notevole numero di norme come articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell’articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell’articolo 2103 del codice civile.
E’ ammessa l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro che non può essere superiore ai cinque anni.
In campo disciplinare
E’ esclusa l’applicazione dell’articolo 7 della legge 300/70 (obbligo di contestazione) per le sanzioni disciplinari e quindi è ammessa l’apposizione al contratto di lavoro di una clausola compromissoria per le controversie concernenti l’esecuzione del contratto.
No a clausole di non concorrenza successive alla risoluzione del rapporto
La legge inoltre esclude l’apposizione di vincoli e clausole di non concorrenza a valere dopo la risoluzione del contratto.
Settore professionistico e natura presunta del rapporto
Il successivo articolo 27 regola il rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico, stabilendo che in tal caso, il rapporto si presume essere di natura subordinata qualora prestato in maniera prevalente e continuativa.
Sono previste al di fuori delle caratteristiche di continuità e prevalenza, ipotesi di lavoro sportivo di natura autonoma.
Settore dilettantistico e presunta natura autonoma del rapporto
Diversamente l’articolo 28 della medesima disposizione di legge presume la natura di lavoro autonomo coordinato e continuativo per il lavoro sportivo dei dilettanti.
Attività sportiva e volontariato
L’articolo 29 prevede inoltre le prestazioni sportive dei volontari che possono essere rappresentate da vere e proprie attività sportive o da attività di supporto allo sport medesimo.
In tal caso le attività sono considerate gratuite con il solo diritto al rimborso delle spese.
Formazione e apprendistato
L’articolo 30 si occupa invece della formazione dei giovani atleti, rendendo possibile con i medesimi la stipula di ogni forma di apprendistato prevista dalla legge.
Stabilisce l’articolo 30 che le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).
L’abolizione del vincolo sportivo
Innovativo è l’articolo 31 che stabilisce l’abolizione del vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica.
Le limitazioni alla libertà contrattuale individuate come vincolo sportivo verranno a cadere entro il 31 luglio 2023, con possibilità di una disciplina transitoria atta alla diminuzione progressiva della durata massima del vincolo, con la precisazione che alla data del 31 luglio 2023, ogni vincolo si intenderà abolito.
E’ previsto inoltre che le federazioni sportive debbano prevedere con proprio regolamento l’istituzione di un premio di formazione tecnica in favore degli sportivi che tenga conto della durata e del contenuto formativo del rapporto.
Altri articoli in successione prevedono regole concernenti la sicurezza ed il benessere fisico degli sportivi prevedendo visite mediche periodiche e norme antinfortunistiche.
Fabio Petracci