Pubblico Impiego, progressioni verticali, titolo di studio, concorso o selezione comparativa?
Consiglio di Stato
Sezione Terza sede giurisdizionale sentenza n.4172/2021
I giudici amministrativi con questa sentenza hanno ribadito che per partecipare alle procedure “speciali” di progressioni verticali, attivate dalle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, in conformità alle disposizioni previste dall’art.22, comma 15, del d.l.gs n.75/2017 (cosiddetta Riforma Madia), come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2020, per il solo triennio 2018/2020, prorogato al 2020/2022, le amministrazioni “possono derogare al principio del concorso pubblico con riserva di posti per i propri dipendenti e procedere alle progressioni verticali con procedure selettive esclusivamente interne, ma per la partecipazione al concorso è necessario che i concorrenti siano in possesso dei titoli di studio necessari per l’accesso dall’esterno alla categoria, ossia dei titoli richiesti per l’accesso al pubblico impiego a seguito di un ordinario concorso aperto a tutti i candidati.”
La giurisprudenza (Cassazione Sezioni Unite 10.1.2007 n.220 ) aveva ritenuto come i passaggi all’area superiore per mobilità verticale e tramite concorso dovevano ritenersi come assunzioni ex novo ascritte al diritto pubblico e quindi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.
In effetti, l’articolo 52 allora vigente del DLGS 165/2001 prevedeva che l’accesso all’area superiore dovesse avvenire per concorso con riserva a favore del personale interno in misura non superiore al 50%.
Dunque, un nuovo concorso da svolgere assieme ai candidati esterni con la novazione del rapporto di lavoro.
Di seguito il DLGS 75/2017 (Madia) mediante il comma 15 dell’articolo 22, apportava una temporanea modifica alla normativa in questione, prevedendo che per il triennio 2020/2022, le pubbliche amministrazioni al fine di valorizzare le professionalità interne, avrebbero potuto attivare delle procedure selettive per la progressione tra aree, riservate al personale di ruolo, nella misura del 30% del fabbisogno di personale, considerando come titoli rilevanti per l’accesso all’area superiore, la valutazione positiva conseguita dal dipendente per un triennio.
Quindi, la materia delle progressioni verticali ha subito con il DL 80/2021 delle importanti innovazioni.
L’articolo 52 del DLGS 80/2020 nel testo anteriore al citato DL 80/2021 prevedeva testualmente che:
Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore
L’attuale testo dell’articolo 52 del DLGS 165/2001, dopo l’intervento del DLGS 80/2021 così prevede:
Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
Se raffrontiamo le due disposizioni, notiamo le seguenti differenze:
La nuova versione dell’articolo 52 del DLGS 165/2001 non prevede più il concorso pubblico per la progressione fra aree, ma più semplicemente una procedura comparativa tra i candidati relativa agli ultimi tre anni di servizio.
Nel precedente testo, la valutazione positiva costituiva un titolo rilevante ai fini dell’accesso all’area superiore.
Nell’attuale, la valutazione positiva ed i titoli posseduti costituiscono invece i veri e propri elementi di comparazione.
Quindi, in funzione prettamente meritocratica, il passaggio di area non avviene più tramite concorso, come se si trattasse di una nuova assunzione, ma nella misura del 50% tramite procedura comparativa secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.
Ne consegue, il superamento della rigida regola concorsuale quale barriera tra le aree professionali.
Fabio Petracci.